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Consultazione 1999/5: Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento ospedaliero) · 113 pagine

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Consiglio degli Stati eoneernente un eontroprogetto a l_ivello di legge~ in quanto la loro neeessita non era mai stata eontestata seriamente. Questi provvedimenti non sono stati messi in diseussione in linea di prineipio nemmeno nel quadro della revisione dell'assieurazione malattie, entrata in vigore nel 1996. Di eonseguenza, e stata assunta nella legislazione formale una ripartizione del finanziamento introdotta nella prassi.

12 Obiettivi politici

Conformemente alla ripartizione eostituzionale delle eompetenze, il sistema sanitario rappresenta un eompito pubblieo ehe spetta ai Cantoni (art. 3 Costituzione federale (Cast.)~- Dal eanto suo, la Confederazione ha infine la responsabilita perehe la popolazione possa assieurarsi a eondizioni sopportabili eontro i risehi di malattia e infortunio (art. 34bis Cast.) e di eonseguenza perehe l'assieurazione malattie e infortuni rimanga un'assieurazione sociale (efr., a proposito dell'intera questione, GAAC 48 (1984) p. 492 segg.).

Nel settore sanitario, i regolamenti federali e eantonali non possono quindi essere disgiunti, ma devono essere armonizzati. Nell'ambito dell'assieurazione malattie, detta eompetenza dei Cantoni nel settore ospedaliero e stata evidenziata anehe dal fatto ehe negli ospedali pubbliei o sussidiati dall'ente pubblieo l'assieurazione malattie puo assumere al massimo il 50% dei eosti fatturabili (art. 49 epv. 1 LAMal). Ai Cantoni e stato inoltre eonferito il eompito di pianifieare le eure ospedaliere e di allestire un eleneo degli ospedali autorizzati ai sensi dell'assieurazione malattie (art. 39 epv. 1 LAMal).

Oltre al fatto ehe impiegando parte del gettito fiseale per sussidiare il settore ospedaliero r,ie eonsegue una ripartizione piu soeiale degli oneri rispetto ad un puro finanziamento tramite premi, cos1 faeendo i Cantoni sono stati obbligati indirettamente ad assumersi parte delle eonseguenze dei loro investimenti nel settore ospedaliero, finanzrando una parte delle spese di gestione ehe insorgono a seguito degli investimenti effettuati. Tale misura ha pero anehe lo seopo ehe i Cantoni siano eoerenti nell'osservare l'obbligo di pianifieare ed in partieolare la eoordinazione nella pianifieazione, nel finanziamento e nell'oeeupazione degli ospedali, eosa ehe eondurra a un'ottimizzazione dell'impiego delle risorse. Un eontenimento dei eosti dovra essere realizzato, da un lato, evitando la ereazione o il mantenimento di eapaeita inutili e, dall'altro, mettendo a disposizione e utilizzando eongiuntamente, in modo eoordinato e in funzione del fabbisogno, le eapaeita effettivamente neeessarie. Per questo nel settore ospedaliero e stata preseritta una gestione statale. lnoltre provvedimenti inerenti al diritto dei eartelli devono ineentivare la eoneorrenza in ambito tariffario (art. 46 cpv. 3 LAMal). Abbinando misure intervenzionistiehe e misure di promozione della eoneorrenza si voleva influire sul settore eeonomieamente piu oneroso della sanita pubbliea. Tale obiettivo era ampiamente ineontestato anehe in Parlamento.

5 Modifica della legge federale sull'assicurazione contro le malattie del 17 ottobre 1988; FF 1988 1111105 segg., 1111-1114.

6 RS 101