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Consultazione 1999/5: Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento ospedaliero) · 113 pagine
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darsi sui prezzi della eura ospedaliera. 1 eosti eomputabili per la tariffazione sono infatti definiti ed esiste un margine di manovra nelle trattative unieamente per quanto riguarda la definizione preeisa e le sovraecapaeita, nonehe a proposito del livello del grado di eopertura dei costi. In questo modo e statuita una garanzia della eopertura dei costi senza tener eonto del rapporto tra i prezzi e le prestazioni, e questo in eontraddizione eon il proposito di eoneorrenza della legge.
Proponiamo quindi di non parlare piu di costi fatturabili, bensl di rimunerazione. Quest'ultima sara assunta di regola per meta dagli assicuratori e per meta dal Cantone di domieilio della persona assieurata. In base a eonsiderazioni proprie della politiea sociale, i Cantoni saranno nondimeno laseiati liberi di deeidere se prendere a earieo una parte superiore alla meta della rimunerazione. In futuro saranno eonsiderati nel finanziamento anehe le spese d'investimento soprattutto perehe la netta divisione tra spese di gestione e d'investimento nell'ambito del finanziamento ospedaliero da un'immagine ehe non eorrisponde alla prassi aziendale. Tuttavia, nel quadro della rimunerazione, non saranno retribuite le spese per la formazione e la rieerea. In tal modo vi sara da un lato uno sgravio finanziario per i Cantoni (cfr. allegato). D'altro lato sara in eompenso fissato l'obbligo del loro finanziamento. Contemporaneamente, la nuova regola di finanziamento viene estesa agli enti privati ehe parteeipano alla eopertura del fabbisogno, i quali possono quindi essere integrati negli elenehi cantonali. Quest'ultimo fatto si giustifiea in quanto garantisee il pari trattamento degli ospedali e evita distorsioni della eoneorrenza. Procedendo in questo modo, l'intera eapaeita secondo il fabbisogno e sottoposta allo stesso regime di finanziamento.
La possibilita di regolamentazione, contenuta nella variante del eapoverso 2, searta del tutto la possibilita di una ripartizione fissa, tra assieuratori e Cantoni di domieilio, della parte della rimunerazione dei fornitori di prestazioni da assumere e stabilisee solamente ehe gli assicuratori devono assumere al mas- . simo la meta dell'importo. ·
In seguito alla soppressione proposta del termine "reparto eomune", viene inoltre meno una distinzione seeondo il luogo di degenza degli assieurati. Come eonseguenza delle menzionate sentenze del TFA, questo sistema viene eosl fissato anehe per l'ospedalizzazione nel Cantone di domicilio. In futuro, l'assunzione dei eosti da parte degli assicuratori malattia e da parte dei poteri pubbliei dipendera dal fatto se il fornitore di prestazioni sia idoneo e autorizzato a eseguire Je eure. ·
Articolo 49 capoverso 4
Anche per questo punto proponiamo di stralciare il termine "reparto comune". Considerato il earattere autonome del sistema assieurativo, oecorre inoltre rilevare ehe le prestazioni degli ospedali seeondo la presente !egge sono retribuite interamente eon le rimunerazioni seeondo i eapoversi 1 e 1bis. Ulteriori fatture eome onorari supplementari per prestazioni mediehe in caso di degenza nel reparto private di un ospedale sono quindi eseluse se si tratta di prestazioni previste dalla !egge. Si tiene eosl eonto del principio della protezione tariffale (art. 44) nel settore ospedaliero. Ovviamente, come per la degenza, anehe in questo easo rimangono assieurabili, seeondo il diritto delle assieurazioni private, ulteriori prestazioni non soggette alla LAMal.