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Consultazione 1999/5: Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento ospedaliero) · 113 pagine
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Articolo 41 capoverso 1
Proponiamo di eompletare il eapoverso 1 affinehe sia ehiaro ehe gli assieurati hanno il diritto di seegliere fra tutti gli ospedali eompresi nell'eleneo degli ospedali del Cantone di domieilio. Pertanto, seeondo la prima frase di questo capoverso, gli assieurati possono liberamente seegliere tra i fornitori di prestazioni autorizzati. Sono eonsiderati autorizzati gli ospedali e gli istituti di eure semiospedaliere ehe figurano nell'eleneo del Cantone di domieilio dell'assieurato o nell'eleneo del Cantone in eui il fornitore di prestazioni e installato in modo permanente. Tuttavia - eeeettuati i motivi d'ordine medieo {art. 41 epv. 2 LAMal) - l'assieurazione malattie assume i eosti solo in base alla tariffa di quegli ospedali e istituti ehe offrono eure semiospedaliere iseritti nell'eleneo del Cantone di domieilio dell'assieurato. Se l'assieurato, senza neeessita per motivi d'ordine medieo, seeglie un fornitore di prestazioni non iseritto nell'eleneo del proprio Cantone di domieilio, ma autorizzato quale fornitore di prestazioni, allora per l'assieurato sussiste una protezione tariffaria, nel senso ehe il fornitore di prestazioni deve attenersi alla tariffa approvata o stabilita (art. 46 epv. 4, art. 47 epv. 2 LAMal). L'assieurazione malattie assume eselusivamente la parte dei eosti ehe eorrisponde alla tariffa degli ospedali e degli istituti di eure semiospedaliere ehe figurano nell'eleneo del Cantone di domieilio dell'assieurato.
Articolo 41 capoverso 2 lettera b
Cogliamo l'oecasione per chiarire anche il rapporto tra i eapoversi 2 e 3 e proponiamo di rieordare soltanto ehe, se per una determinata eura o in easo di urgenza non puo essere fatto rieorso a un fomitore di prestazioni ehe figura nell'elenco del Cantone di domieilio, l'assieurato ha il diritto di seegliere un altro fornitore di prestazioni. Riassumendo, l'assieurazione malattie assume i costi per eure ospedaliere o semiospedaliere se un fornitore di prestazioni figurante nell'eleneo del Cantone di domieilio e idoneo alla eura, oppure se per motivi di ordine medieo si deve rieorrere ad un altro fornitore di prestazioni non figurante sull'eleneo del Cantone di domieilio. Sieeome ei si muove in un sistema assicurativo autonomo, anehe in quest'ultimo easo e eoneesso di emettere fatture a earieo dell'assieurazione malattie solamente a fornitori di prestazioni autorizzati ai sensi delle disposizioni della legge.
Articolo 41 capoverso 3
Questa disposizione stabiliva in quale misura il Cantone di domieilio fosse tenuto a eontribuire ai eosti nel caso in eui la eura non era offerta da un ospedale pubblico o sussidiato dall'ente pubblico nel Cantone di domieilio, o se non era possibile rieorrere ad un tale ospedale. Le sentenze del T_FA eitate preeedentemente hanno ehiarito in quale misura l'obbligo di eontribuire ai eosti dipenda dal luogo di degenza dell'assieurato. Nell'artieolo 49 proponiamo di estendere la regola di finanziamento a tutti i reparti ospedalieri e a tutti i tipi di ospedale. II rinvio all'artieolo 49 e volto ad armonizzare gli artieoli 49 e 41. Oeeorre pertanto sottolineare ehe il Cantone di domieilio e tenuto ad assumere la parte dei eosti dovuta ai sensi dell'artieolo 49 non soltanto all'interno del Cantone, ma anehe al di fuori di esso, indipendentemente dal fatto ehe l'ospedale in questione figuri o meno nel suo eleneo.