Progetto

Consultazione 2000/13: Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) · 86 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 78Fedlex · Progetto

Öbbligatoriadelle cure medico-sanitarie. Analogamente al diritto vigente, i fornitori di prestazioni devono adempiere alle condizioni definite negli articoli 36-- 40 LAMal

Uno degli scopi della soppressione dell'obbligodi stipulare contratticonsiste neI 4 fatto che gli assicuratori, eccezion fatta per i trattamentiin caso d'urgenza, sono ora tenuti a rimborsare unicamente le prestazioni dei fornitoridi prestazioni con i quali hanno concluso una convenzione tariffale. Per tale motivo, alla lettera b deI presente capoverso viene stabilito che l'esistenza di una convenzione tariffale valida ë una condizione imprescindibileaffinchë un fornitore di prestazioni possa fornire prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie per gli assicurati di uno o piü assicuratori malattie riconosciuti. Se un fornitore di prestazioni non dispone di una convenzione tariffale conclusa con un assicuratore, quest'ultimo non ë tenuto a rimborsare le prestazioni del fornitore di prestazioni neI quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Articolo 35 capoverso 1bis (nuovo)

La soppressione dell'obbligo di stipulare contratti sarä applicabile soltanto al settore ambulatoriale, ma non a quello ospedaliero e semiospedaliero, nei quali sono giä a disposizionediverse misure per una regolamentazionequantitativae per iI contenimento dei costi (p. es. stanziamento globale di bilancio, pianificazioneospedaliera). 1fornitoridi prestazionisecondo l'articolo39 LAMal saranno tuttavia esonerati dall'obbligodi disporre di una convenzione tariffale conclusa con uno o piü assicuratori malattiericonosciutisoltanto per la fornitura di prestazioni ospedaliere e semiospedaliere. 1motivi di questa normativa risiedono neI fatto che la concorrenza tra le prestazioni ambulatoriali fornite in ospedale e quelle fornite neI libero esercizio non deve essere distorta.

Articolo 35 capoverso 1ter (nuovo)

In linea di principio, neIl’ambito di un modello contrattuale concorrenziale i fornitori di prestazioni e gli assicuratori devono essere liberi di scegliere i loro partner contrattuali. L'unica limitazione della libera scelta dei partner contrattuali consiste tuttavia, tanto per l'assicuratore quanto per iI fornitore di prestazioni, nella garanzia dell'assistenza medica degli assicurati. Se l'assistenza medica deve essere considerata in pericolo - sulla base di criteri definiti daI Consiglio federale a livello di ordinanza - a causa di convenzioni tariffali disdette o mancanti. l'assicuratore o iI fornitore di prestazioni puö ricorrere al Cantone (art. 47 LAMal) oppure quest'ultimo puö adottare i provvedimentinecessari di propria iniziativa (art. 45 LJ\Mal).

L'articolo 43 capoverso 6 LAMal prevede inoltre che i partner contrattuali e le autoritä competenti veglino affinchë vengano offerte cure di elevata qualitä, appropriate, ed ai costi piü bassi possibili. Tuttavia, con la realizzazione di un modello contrattuale concorrenziale i criteri dell'economicitä e della qualitä. concretizzati anche negli articoli 56 e 58 LAMal, dovranno essere applicati in misura maggiore. Soltanto la concretizzazione e l'applicazione di simili criteri nelle convenzioni tariffaligarantiscono una scelta dei fornitori di prestazioni secondo criteri oggettivi. Allo scopo di lasciare to spazio necessario alla continua evoluzione, la concretizzazione di tali criteridovrä comunque competere - entro i