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Consultazione 2000/13: Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) · 86 pagine

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una convenzione tariffale con uno o piü assicuratori riconosciuti. La tariffa applicabile sarä quindi quella concordata nella convenzione. Se ha a disposizione piü tariffe, iI fornitore di prestazioni puö fatturare le prestazioni secondo la tariffa di

sua scelta, daI momento che si tratta in ogni caso di tariffe approvate. Gli

assicuratori possono evitare questa situa2ione concludendo le convenzioni tariffali piü ampie possibili. Se viene applicata la tariffa per singole prestazioni, in seguito alla struttura tariffale unitaria applicabile su tutto il territorio svizzero la differenza riguarderä unicamente l'ammontare del valore dei punti.

Articolo 41a (nuovo)

Considerato che neIl'ambito del modello contrattuale concorrenziale gli

assicuratori sono in linea di principio obbligatia rimborsare soltanto le prestazioni

di fornitoridi prestazionicon i quali hanno stipulatouna convenzione tariffale,ë

necessaria un'informazione completa degli assicurati, che deve essere fornita

dagli assicuratori (cfr. art. 7a) e dai fornitoridi prestazioni. Come giä previsto attualmente nell'articolo 44 capoverso 2 LAMal per iI caso dei fornitori di prestazioniche si trovanoin stato di ricusa, d'ora in poi tutti i fornitoridi prestazioni esercitanti a carico degli assicuratori sociali malattie dovranno

informare gli assicurati, prima della cura, in merito a quali siano gli assicuratori per i quali essi possono fornire prestazioni a carico degli assicuratori sociali malattie. II fornitore di prestazioni che omette di informare non ha dirittoa un rimborso della prestazione secondo la LAMal e in linea di principio, in seguito all'inosservanza degli obblighi accessori relativi all'informazione economica inerenti al diritto

mandatario, non puö nemmeno avanzare pretese d'onorario in virtü del diritto

civile

Articolo 45

In linea di principiosi puö partiredaI presuppostoche i fornitoridi prestazioni

siano interessati a collaborare con l'assicurazione sociale malattie, in quanto quest'ultima offre lorD, per esperienza, una base esistenziale affidabile e buona.

In tal modo gli assicuratori, considerando soprattuttola densitä relativamente

elevata di fornitoridi prestazioni in Svizzera, potranno e vorranno concludere una convenzione tariffale con un numero sufficiente di fornitori di prestazioni, per poter

garantire anche ai loro assicurati l'assistenza medica di base e quindi le

prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Tuttavia, se a causa di circostanze straordinarie i partner tariffali (fornitori di prestazioni e assicuratori) non dovessero giungere alla stipulazionedi convenzioni e quindi la cura degli assicurati ai sensi della presente legge non fosse piü garantita in uno o piü settori di prestazioni o in determinate specialitä, iI Governo cantonale, sentiti i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, dovrebbe adottare provvedimenti limitati neI tempo intesi a garantire comunque il trattamentodegli assicurati secondo la presente legge, attenendosi alla protezione tariffale. Si tratta di una specie di ultima ratio, destinata a ripristinare quanto prima la situazione normale. II compito

di far fronte alle situazioni d'emergenza rientra nella tradizionale sfera di

competenza dei Cantoni nell'ambito della sanitä.

Questa possibilitä di garantire l'assistenza medica da parte dei Cantoni ë giä prevista nella U\Mal per le conseguenze di un’eventuale ricusa massiccia dei