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Consultazione 2004/16: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 2 · 186 pagine
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attenersi al sistema delle tariffe forfetarie. Tuttavia non si dovranno piÜ coprire costi,
ma finanziareprestazioni.Con il finanziamentoin fünzionedelleprestazionisi
vuole ottenere un distacco daI sowenzionamento degli oggetti (stabilimenti) attualmenteusuale. Inoltre la partecipazionefinanziaria dei Cantoni deve essere esplicitamente stabilita. Il sistema proposto ë quello del finanziamento duale con ripar{izione percentuale fissa delle prestazioni. Questo significa che il finanziamento delle prestazioni ë assunto per metä daI Cantone e per metä dagli assicuratori. Inoltre, con la soppressione dell'espressione "reparto comune" proposta, viene a cadere la differenziazione secondo il luogo di degenza dell’assicurato. In futuro, quindi, I'assunzione dei costi, da parte degli assicuratori-malattie come da parte dei
poteri pubblici, dovrä dipendereesclusivamentedaI fatto che iI fornitore di
prestazioni sia idoneo ad eseguire la cura ed autorizzato ad esercitare a carico dell’assicurazione malattie obbligatoria. Con il passaggio agli importi forfetari in funzione delle prestazioni viene a cadere la differenza di tariffazione secondo la provenienza degli assicurati (dall’interno o dall’esterno del Cantone). Se per una prestazione viene concordato un “prezzo“, ë irrilevante che la prestazione sia stata fornita all’interno o all’esterno del Cantone. In tal senso il previsto finanziamento delle prestazioni ë d’ostacolo alla creazione di barriere tra un Cantone e I'altro.
2.4 Basi legali del diritto di regresso del Cantone di domicilio
Il Cantone di domicil io versa attualmente contributi sia in caso di degenza
ospedaliera all’interno del Cantone sia in caso di trattamento ospedaliero extracantonale.Mentre i contributiai sensi dell’articolo 49 LAMal sono versati
indirettamente attraverso il sovvenzionamento degli ospedali pubblici e sussidiati dall’ente pubblico, anche in base alla giurisprudenza del TFA (TFA 123 V 290 segg.; 310 segg.) l’obbligo del Cantonedi domicilio di versare la differenzaai sensi de]l’articolo 41 capoverso 3 LAMal viene considerato un obbligo ai sensi del diritto delle assicurazioni sociali equivalente all’obbligo di copertura dei costi
dell’assicuratore. Con la nuova forma di rimunerazione delle prestazioni
ospedaliere, le prestazioni saranno comunque rimunerate direttamente daI Cantone di domicilio. Entrambe le prestazioni saranno quindi soggette al diritto di regresso contro terzi responsabili. La creazione di basi legali ë opportuna, in quanto secondo una sentenza di principio del Tribunale federale delle assicurazioni del 18 ottobre 1999, l’articolo 126 OAMal non costituisce una base legale sufficiente daI punto di vista formale e di conseguenza un diritto di regresso basato su questo articolo non ë considerato ammissibile (cfr. TFA 126 III 36 segg.).
2.5 Dati di base
Le autoritä federali e cantonali hanno bisogno di disporre di diversi dati per adempiere i propri compiti, in particolare per sorvegliare l’esecuzione e l’attuazione delle disposizioni della LAMal e per valutare il funzionamentoe gli effetti della legge. Questi compiti sono contemplatida varie disposizioni di legge e ripartiti tra vari attori, in particolare il compito di pianificazione dei Cantoni ai sensi dell’articolo 39 LAMal e la valutazionedell’evoluzione delle tariffe ai sensi degli articoli 43 segg LAMal. Gli articoli 21 e 23 LAMal sono stati modificati in seguito
all'armonizzazione delle leggi relative alle assicurazioni sociali alla legislazione
sulla protezione dei dati (messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999;