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Consultazione 2004/16: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 2 · 186 pagine

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gratuitamente.Mentre la fornituradei dati relativi al settoreospedaliero– ad

eccezione del settore delle cure – ë garantita ed awiene con regolaritä> per quanto concerne la copertura del fabbisogno neI settore ambulatoriale, i dati mancano completamente. In questo caso si tratta dunque di allestire una base di dati che dia informazioni suI ricorso alla medicina ambulatoriale,sui motivi che lo determinano (diagnosi), su11afornitura delle prestazionie sui costi che ne derivano. Combinando i dati del settore ambulatoriale con quelli del settore ospedaliero si possono osservare le eure prestate da diversi fornitori di prestazioni agIi stessi pazienti annotandone il corso: ë cosi possibile confrontare l’efficacia e l’economicitä di diversi tipi di terapia e modelli di copertura del fabbisogno.

Come giä ricordato al capitolo 2.5, neI capoverso 2 l’obbligo di fornire dati deve essere ampliato. In tal modo, non solo gli ospedalie le case di cura, ma tutti i fonritori di prestazioni autorizzati sono tenuti a trasmettere dati. A questo proposito, la menzione degli assicuratori nell’elenco di coloro che sono tenuti a fornire dati non ë che una ripetizione dell’obbligo d’informare le autoritä di vigilanza conformementeall’articolo 21 LAMal. In questo senso l’obbligo di fonlire dati viene ampliato e l’obbligo di fornirli gratuitamenteë stabilito esplicitamente.

Il capoverso 3 rende possibile la trasmissione per scopi amministrativi dei dati

rilevati. Nella misura in cui i dati verrannoutilizzati a scopi statisticie

amministrativi, coloro che li forniscono saranno cosT – per quanto possibile – sgravati e si otterranno al contempo effetti di sinergia. Il capoverso 3 ë Ia base esplicita necessaria conformemente all’articolo 14 LStat per la trasmissione a scopi amministrativi di dati rilevati a scopo statistico. Affinchë questa possa essere attuata nella prassi, bisogna tuttavia garantire che i dati rilevati conformemente al capoverso 2 vengano effettivamente trasmessi e siano utilizzati di conseguenza. Per assolvere il compito affidato loro dalla legge, per gli organi dell’assicurazionemalattie ë indispensabilepoter scambiare anche singoli dati nominativi. Questo ë giustificato daI fatto che, in particolare, una valutazione obiettiva dell’economicitä e della qualitä di un fonritore di prestazioni ë possibile solo se Ie sue prestazioni possono essere confrontatecon quelle di altri fornitori. Oltre all’autoritä di vigilanza, l’Ufficio federale della sanitä pubblica, i dati di base interessano in questo caso soprattutto la Sorveglianza dei prezzi e l’Ufficio federale di giustizia.

11Consiglio federale ritiene inoltre che l’ampliamento del flusso di dati comporti una concretizzazione a livello d’ordinanza che permetta un disciplinamentopiÜ preciso: la cerchia dei fornitori di prestazioni autorizzati comprende infatti una tale varietä di soggetti (ospedali, medici, laboratori e stabilimentidi cura balneare) che i dati necessari per valutare l’economicitä e la qualitä delle loro prestazioni non possono che rispondere a requisiti molto diversi tra loro. Bisogna inoltre stabilire quali organi debbano essere incaricati dell’esecuzione della trasmissione dei dati e quali lirniti vadano posti in relazione al diritto della protezione dei dati.

Ärttcoto 25 capoverso 2 tettera a

Poichë il concetto non si ë imposto nella pratica, la nozione di "semiospedaliero" deve essere stralciata (cfr. sopra, punto 2.1).