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Consultazione 2004/16: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 2 · 186 pagine
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5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni finanziarie
5.1.1 Ripercussioni finanziarie sulla Confederazione Visto che alla Confederazionenon sono stati conferiti nuovi compiti, l’aumento
degli effettivi dovrebbe essere limitato. La Confederazione avrä compiti supplementari solo nei settori della pianificazione e del rilevamento dei dati. Questo supplemento di lavoro dipenderä dalla necessitä di un intervento o daI volume dei
dati da rilevaree per ora non ë quindi quantificabile.Pertantorinunciamoalla
relativa richiesta di risorse, ma avanziamo esplicitamente una riserva.
La Confederazione non partecipa al finanziamento ospedaliero; il cambiamento di sistema a favore del finanziamento duale con ripartizione percentualefissa delle prestazioni non ha quindi nessuna ripercussione diretta sulle finanze federali, anche se da un punto di vista teorico ci potrebbero essere delle ripercussioni indirette. Questo avverrebbe se i premi aumentassero considerevolmentein seguito alla revisione della legge ed i Cantoni facessero ampia richiesta dei fondi stanziati dalla Confederazione per la riduzione dei premi al fine di sgravare gli assicurati di condizione economica modesta.
5.1.2 Ripercussioni finananziarie sui Cantoni ed i Comuni
Gti elementi contenuti nella revisione legislativa comportano per i Cantoni ed i Comuni sia sgravi finanziari che oneri supplementari.Valutarne I'entitäë possibile solo a livello dei Cantoni. Se e in che misura gli oneri supplementario gli sgravi si ripercuotano sui Comuni dipende dalle legislazioni cantonali, il che impedisce di fornire una stima complessiva delle ripercussioni a livello comunale. I Cantoni non dispongono di dati consolidati in grado di permettereun calcolo della quota dei costi fatturabili degli ospedali pubblici o sussidiati dall’ente pubblico copertd dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-san itarie. Questa stima
costituirebbeil punto di partenzaper il calcolo degli spostamentidegli oneri
finanziari. Secondo i dati inufficiali di alcune direzioni cantonalidella sanitä. tale
quota di coperturadei costi dovrebbeoscillare tra il 43 e il 45 percento,anche se in a]cuni Cantoni la percentualepotrebbe rivelarsi inferiore o superiore.
Una delle cause di una parte degli oneri supplementaria carico dei Cantoni ë
l’abrogazione della legge federale sull’adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarieall’interno dei Cantoni: durante l’ultimo anno di validitä di questa legge federale, vale a dire neI 2004 o, in caso di prolungamento della validitä, neIl’anno precedente quello dell’entrata in vigore della presenterevisione, i Cantoni versano lo stesso importo versato dall’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie per le cure ospedaliere dispensate in ospedali pubblici o sussidiati dall'ente pubblico all’interno del Cantone a persone che dispongono di un’assicurazione complementare. Questo importo ë inferiore a quello che i Cantoni dovrebbero versare se fosse messa in atto la sentenza del TFA sull’obbligo di contribuzione dei
Cantoni in caso di eure ospedalieredispensateall’interno del Cantone a persone coperteda un’assicurazionecomplementare,cioë se fosse applicatoil
disciplinamento previsto dalla vigente legge. DaI momento che gli ospedali non rendono pubblica la loro contabilitä analitica, non ë possibile stabilire l’importo che