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Consultazione 2004/16: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 2 · 186 pagine
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3 Parte speciale: commento esplicativo alle singole disposizioni
Ärticolo 41a capoversi l e 2 (nuovi)
I capoversi l e 2 di questa disposizione corrispondono all’attuale articolo 41
capoverso4 LAMal.
Ärticolo 41a capoversi 3, 4 e 5 (nuovi)
I capoversi 3, 4 e 5 di questa disposizione riassumono il tenore dei capoversi 2, 2bis e 3 dell’articolo 62 LAMal attualmentein vigore.
Articolo 41b (nuo\JO)Durata det rapporto d’assicurazione
La persona assicurata che limita la propria libertä di scegliere i fornitori di presta-
zioni assume una maggiore responsabilitä personale. Per questo motivo
l’assicuratore puÖ concederle una riduzione dei premi oppure, ai sensi dell’articolo 64 capoverso 6 lettera c LAMal, rinunciare a riscuotere la partecipazione ai costi obbligatoria. Per evitare che in caso di malattia la persona assicurata rinunci alla maggiore responsabilitä personale e torni all’assicurazione ordinaria, l’assicuratore deve anche avere la possibilitä di vincolare a lungo termine gli assicurati, con il loro consenso, alla scelta di una forma particolare d’assicurazione. La stessa norma ë applicabile in particolare anche alla forma d’assicurazione con franchigie opzionali conformemente all’articolo 41a capoverso 3 lettera a. L’assicuratore puÖ prevedere un rapporto assicurativo della durata massima di tre anni. Ë possibile cambiare assicuratore prima della scadenza della durata concordata, ma soltanto se le condizioni di assicurazione subiscono cambiamenti essenziali. Se l’assicuratore aumenta, per esempio, la partecipazione ai costi, questo rappresenta un cambiamento essenziale delle condizioni di assicurazione. Non lo sono, invece, l’aumento del premio e la diminuzione della riduzione del premio o del rimborso. Se l’assicuratore, con il benestare dell’Ufficio federale della sanitä pubblica, aumenta i premi o riduce gli sconti, la persona assicurata non puÖ cambiare assicuratore nonostantei maggiori oneri finanziari. La durata massima del rapporto assicurativo ë di 3 anni, quindi non vi ë un vincolo contrattuale eccessivo della persona assicurata. L’assicuratore definisce le modalitä d’uscita e puÖ prevedere un’ulteriore possibilitä d’uscita della persona assicurata prima della scadenza del rapporto assicurativo. Dopo la scadenza della durata massima di tre anni sono di nuovo applicabili le disposizioni generali suI cambianrentod’assicuratoreai sensidell’articolo 7 LAMa1.
Ärticolo 41c capoverso1 (nuovo)
Anche se la scelta degli assicurati e la partecipazione degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni sono volontarie, le reti d’assistenza vanno disciplinate per legge. Queste reti sono quindi da considerare come una forma particolare d’assicurazione fondata su un contratto tra uno o piÜ assicuratori e un gruppo di fornitori di prestazioni.
E indispensabile che tutti i partner partecipino alla rete d’assistenza integrata per libera scelta. La libera scelta deve perÖ essere definita in obblighi contrattuali concreti. Gli obblighi saranno fondati su regole comuni che stabiliranno il tipo di collabo-