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Consultazione 2004/16: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 2 · 186 pagine
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2.2 Ulteriori punti della revisione
Medicamenti importanti per curare matattie rare (orphan drugs)
In molti casi i medicamenti importanti per curare malattie rare non sono registrati in Svizzera perchë, per le ditte farmaceutiche, su un mercato di piccola entitä come quello svizzero la registrazione non ë interessantedaI profilo economico. La registrazione ë perÖ necessaria per far figurare il farmaco nell’elenco delle specialitä farmaceutichee dei medicamenticonfezionati, con l’indicazione dei prezzi (elenco delle specialitä; art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal). Questo elenco precisa quali medicamenti sono rimborsati dall’assicurazione obbligatoria delle eure medico-sanitarie. Si verifica cosi una situazione paradossale: l’assicurazione obbligatoria delle eure medico-sanitarie non rimborsa i medicamenti ai pazienti che soffrono di malattie rare, vale a dire un gruppo di persone partico]armentesvantaggiatee dunqueda tute]are
di conseguenza.Dopo aver riconosciutoche il principale ostacoIo per iI rimborso
dei cosiddetti medicamenti orfani (orphan drugs) consiste nell’omologazione per il mercato svizzero, con l’articolo 14 capoverso I lettera f della legge federale deI 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer; RS 812.21, in vigore daI 1.1.2002) venne prevista una procedura semplificata di omologazione per medicamenti importanti per malattie rare (medicamenti orfani; messaggio del Consiglio federale del 1'’ marzo 1999, FF 1999 2959). Ë opportuno dunque che queste disposizioni semplificate di omologazione per i medicamenti orfani producano rapidamente effetti sull’assicurazione sociale malattie. Il Consiglio federale propone dunque di completare l’articolo 52 capoverso 1 lettera b LAMal affinchë l’elenco delle specialitä contenga anche medicamenti importanti per malattie rare.
Provvedimenti nell ’arnbito dei medicamenti
Negli ultimi anni si sono affermate soprattutto due misure di contenimento dei costi neI settore dei medicamenti: l’obbligo di prescrivere i principi attivi anzichë un medicamentoe la consegna del medicamentomeno costoso. II Consiglio federalesi ë espresso a piÜ riprese a favore di una promozione dei medicamenti generici, ma altrettanto sistematicamente si ë detto contrario a una sostituzione forzata.
L’obbligo di prescrivere i principi attivi tange la libertä terapeuticadeI medico e pregiudica la sicurezza dei medicamenti e la fedeltä terapeutica (compliance) del paziente. Forte della propria libertä terapeutica, iI medico decide, in base all’anamnesi deI paziente e alla diagnosi, la cura e iI medicamentopiÜ indicati. Giä oggi il medico, in virtÜ del diritto di sostituzione dell’articolo 52a LAMal, ha la possibilitä di lasciar scegliere al farmacista il medicamento, se nulla vi si oppone daI punto di vista medico. 11medico, comunque, continua ad assumersi la responsabi]itä terapeutica. Le cose cambiano con la prescrizione obbligatoria dei principi attivi: in questo caso ë fondamentalmenteil farmacista a decidere, riferendosi esclusivamente alla deno-
minazione del principio attivo secondo la ricetta medica, senza conoscere nei dettagli l’anamnesi del paziente nÖ altre circostanze importanti per la terapia. Se al paziente viene consegnato un medicamento inadeguato o a lui non familiare, cia puö compromettere il successo della terapia o addirittura ostacolarla. Se si cambia il medicamento in virtÜ dell’obbligo di sostituzione, a farne le spese ë la fedeltä terapeutica (compliance) , specialmente neI caso di persone anziane, affette da malattie plurime o croniche, sottoposte a terapie di lunga durata. Spesso, inoltre, i medicamenti