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Consultazione 2005/107: Modifica dell'ordinanza del DFE del 4 luglio 2000 sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale · 3 pagine

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31 dicembre 2007 Progetto

Ordinanza sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

Modifica del ...

Il Dipartimento federale dell’economia

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I

L’ordinanza del DFE del 4 luglio 20001 sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3

3 I presupposti per il rilascio di un titolo SUP nel campo della sanità (art. 1 cpv. 1 lett. g LSUP) sono:

a. aver conseguito un diploma svizzero riconosciuto nella professione corrispondente; sono riconosciuti i titoli di:

1. «ergoterapista dipl.»/«ergoterapista dipl.»;

2. «dietista dipl.»/«dietista dipl.»;

3. «levatrice/ostetrica dipl.»/«ostetrico dipl.»;

4. «fisioterapista dipl.»/«fisioterapista dipl.»;

b. poter comprovare una pratica professionale riconosciuta di almeno due anni (art. 2 cpv. 2); e

c. poter comprovare la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario nel campo della sanità o altro perfezionamento equivalente (art. 3 cpv. 2).

Art. 2 cpv. 2

2 È riconosciuta come pratica professionale per i richiedenti del campo della sanità (art. 1 cpv. 3) un’attività professionale esercitata nel rispettivo campo professionale dopo il 1° giugno 20012.

Art. 3 Estensione dei corsi postdiploma di livello universitario

1 Per i detentori di un diploma di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a, i corsi postdiploma di livello universitario devono comprendere almeno 200 lezioni oppure 10 punti di credito secondo il Sistema europeo di trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System ECTS).

2 Per i richiedenti del campo della sanità il corso postdiploma di livello universitario o altro corso di perfezionamento equivalente deve comprendere almeno 200 lezioni oppure 10 punti di credito ECTS:

3 Un punto di credito ECTS corrisponde a un carico di lavoro di 25–30 ore secondo l’articolo 2 capoverso 2 delle direttive del 5 dicembre 20023 del Consiglio delle SUP, per l’attuazione della Dichiarazione di Bologna presso le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche, nell’edizione del 1o aprile 2004.

Art. 4 Domanda

1 La domanda dev’essere presentata all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

2 Essa deve includere:

a. cognome, nome, indirizzo, luogo di attinenza e data di nascita della persona richiedente;

b. indicazioni relative al suo diploma e, se richiesto, alla pratica professionale, al corso postdiploma di livello universitario o ad altro corso di perfezionamento equivalente.

3 Del diploma. della pratica professionale richiesta, del corso postdiploma o di altri corsi di perfezionamento equivalenti deve esser data attestazione mediante i documenti originali o in copia autenticata.

Art. 5 e 6

1 RS 414.711.5

2 Entrata in vigore dell’ordinanza della Conferenza dei direttori cantonali della sanità del 17 maggio 2001 concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali

3 Non pubblicate nella RU. Le direttive possono essere richieste presso l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna oppure consultate sul sito della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (www.edk.ch). 2005–0146