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Consultazione 2005/107: Modifica dell'ordinanza del DFE del 4 luglio 2000 sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale
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31 dicembre 2007 Progetto
Ordinanza sull’istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP)
Modifica del...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Le disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 settembre 2005 dell’ordinanza dell’11 settembre 19961 sulle scuole universitarie professionali sono modificate come segue:
Parte A cpv. 1 lett. fbis
1 Chiunque ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto vigente nei campi specifici di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a-g LSUP prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 settembre 2005 dell’ordinanza sulle scuole universitarie professionali oppure in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 17 dicembre 20042 della LSUP, può portare i seguenti titoli protetti a dipendenza del campo specifico di studio:
fbis. «giurista d’impresa SUP»;
Variante:
Parte B cpv. 1 lett. c
1 Chiunque ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto precedente prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 settembre 2005 dell’OSUP o in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 17 dicembre 20043 della LSUP, può portare, a partire dal 1° gennaio 2009, i seguenti titoli protetti, in aggiunta ai titoli in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 14 settembre 2005 dell’ordinanza sulle scuole universitarie professionali:
«Bachelor of Law» [nome della SUP] (abbreviazione: BLaw [nome della SUP]).
II
La presente modifica entra in vigore il ... .
......... In nome del Consiglio federale svizzero
Il presidente della Confederazione: Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova
1 RS 414.711
2 RS 414.71 in fine
3 RS 414.71 in fine 2005–