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Consultazione 2005/107: Modifica dell'ordinanza del DFE del 4 luglio 2000 sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

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31 dicembre 2007 Progetto

Ordinanza sull’istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP)

Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero

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I

Le disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 settembre 2005 dell’ordinanza dell’11 settembre 19961 sulle scuole universitarie professionali sono modificate come segue:

Parte A cpv. 1 lett. fbis

1 Chiunque ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto vigente nei campi specifici di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a-g LSUP prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 settembre 2005 dell’ordinanza sulle scuole universitarie professionali oppure in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 17 dicembre 20042 della LSUP, può portare i seguenti titoli protetti a dipendenza del campo specifico di studio:

fbis. «giurista d’impresa SUP»;

Variante:

Parte B cpv. 1 lett. c

1 Chiunque ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto precedente prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 settembre 2005 dell’OSUP o in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 17 dicembre 20043 della LSUP, può portare, a partire dal 1° gennaio 2009, i seguenti titoli protetti, in aggiunta ai titoli in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 14 settembre 2005 dell’ordinanza sulle scuole universitarie professionali:

«Bachelor of Law» [nome della SUP] (abbreviazione: BLaw [nome della SUP]).

II

La presente modifica entra in vigore il ... .

......... In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

1 RS 414.711

2 RS 414.71 in fine

3 RS 414.71 in fine 2005–