Progetto
Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 52Fedlex · Progetto
ALLEGATO 6
VACCINAZIONE, PROFILASSI E CERTIFICATI RELATIVI
1. I vaccini o altre profilassi specificati nell’Allegato 7 o raccomandati in base al presente Regolamento devono essere di qualità adeguata; i vaccini e le profilassi proposti dall’OMS devono essere soggetti alla sua approvazione. Su richiesta, lo Stato Parte può fornire all’OMS le necessarie prove attestanti l’adeguatezza dei vaccini e delle profilassi eseguiti nel suo territorio in base al presente Regolamento.
2. Alle persone sottoposte a vaccinazione o altra profilassi in base al presente Regolamento deve essere consegnato un certificato internazionale di vaccinazione o profilassi (di seguito denominato il “certificato”) nella forma specificata dal presente Allegato. Non è consentita nessuna variazione del modello di certificato specificato nel presente Allegato.
3. I certificati ai sensi del presente Allegato sono validi solo se il vaccino o la profilassi utilizzati sono stati approvati dall’OMS.
4. I certificati devono essere firmati da personale medico, nella persona di un medico o altro operatore sanitario autorizzato, che abbia supervisionato la somministrazione del vaccino o della profilassi. Il certificato deve in oltre riportare il timbro ufficiale del centro in cui sono stati somministrati il vaccino o la profilassi; questo, tuttavia, non può sostituire la firma.
5. I certificati devono essere completati interamente in inglese o in francese. Possono essere completati anche in altre lingue in aggiunta all’inglese o al francese.
6. Qualsiasi emendamento, cancellazione o parte non compilata del presente certificato può renderlo nullo.
7. I certificati sono personali e non devono in nessun caso essere utilizzati collettivamente. Per i bambini è necessario compilare certificati separati.
8. Quando il bambino è incapace di scrivere, il certificato deve essere firmato da un parente o un tutore. La firma di un analfabeta deve essere indicata come solito con il contrassegno della persona e l’indicazione da parte di un’altra persona che si tratta effettivamente del contrassegno della persona interessata.
9. In caso il personale medico che effettua la supervisione ritenga che la vaccinazione o la profilassi siano controindicate per motivi medici, il personale medico che effettua la supervisione dovrà fornire a tale persona le ragioni relative, scritte in inglese o in francese, e se necessario in un’altra lingua oltre all’inglese o il francese, sottolineando tale opinione che dovrà essere presa in considerazione dalle autorità competenti all’arrivo. Il personale medico che effettua la supervisione e le autorità competenti devono informare tali persone del rischio collegato alla mancata vaccinazione e al mancato uso di profilassi ai sensi del paragrafo 4 dell’Articolo 23.
10. Un documento equivalente fatto pervenire dalle Forze Armate ad un membro attivo di tali Forze deve essere accettato in luogo di un certificato internazionale nel modulo illustrato nel presente Allegato se:
(a) contiene sostanzialmente le stesse informazioni mediche richieste da tale modulo; e
(b) contiene una dichiarazione in inglese o francese e, se necessario, in un’altra lingua in aggiunta all’inglese o al francese, riportante la natura e la data del vaccino o della profilassi in conformità al presente paragrafo.
RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05