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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine

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ALLEGATO 7

REQUISITI RELATIVI A VACCINAZIONI O A PROFILASSI PER SPECIFICHE MALATTIE

1. In aggiunta a qualsiasi raccomandazione relativa a vaccinazione o a profilassi, ai sensi del presente

Regolamento per le seguenti malattie può essere specificamente richiesto un certificato di vaccinazione o della profilassi come condizione per l’ingresso dei viaggiatori in uno Stato Parte:

Vaccinazione contro la febbre gialla.

2. Raccomandazioni e requisiti per la vaccinazione contro la febbre gialla:

(a) Ai fini del presente Allegato:

(i) il periodo di incubazione della febbre gialla è di sei giorni;

(ii) i vaccini contro la febbre gialla approvati dall’OMS forniscono protezione contro l’infezione a partire da 10 giorni dopo la somministrazione del vaccino;

(iii) tale protezione continua per 10 anni; e

(iv) la validità di un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla deve protrarsi per un periodo di 10 anni a partire da 10 giorni dopo la data della vaccinazione o, in caso di una nuova

vaccinazione entro tale periodo di 10 anni, dalla data di tale nuova vaccinazione.

(b) La vaccinazione contro la febbre gialla può essere richiesta ad ogni viaggiatore che lasci un area in cui l’Organizzazione abbia determinato un rischio di trasmissione della febbre gialla.

(c) Se un viaggiatore è in possesso di un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla non più valido, al viaggiatore deve essere permessa la partenza fatta salva l’applicazione all’arrivo delle disposizioni del paragrafo 2(h) del presente Allegato.

(d) Un viaggiatore in possesso di un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla valido non deve essere considerato sospetto, anche nel caso in cui provenga da un’area in cui l’Organizzazione abbia determinato un rischio di trasmissione della febbre gialla.

(e) In conformità al paragrafo 1 dell’Allegato 6, il vaccino contro la febbre gialla utilizzato deve essere approvato dall’Organizzazione.

(f) Gli Stati Parti devono designare centri specifici per la vaccinazione contro la febbre gialla all’interno dei loro territori per assicurare la qualità e la sicurezza delle procedure e dei materiali utilizzati.

(g) Ogni persona impiegata presso un punto di ingresso in un’area in cui l’Organizzazione abbia determinato un rischio di trasmissione della febbre gialla e ogni membro dell’equipaggio di un mezzo di trasporto che utilizzi tale punto di ingresso deve essere in possesso di un

certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla.

(h) Uno Stato Parte nel cui territorio siano presenti vettori della febbre gialla può richiedere che un viaggiatore di ritorno da un’area in cui l’Organizzazione abbia determinato un rischio di trasmissione di febbre gialla incapace di produrre un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla valido sia posto in quarantena fino a quando il certificato non divenga valido o per un periodo non superiore a sei giorni

RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05