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Consultazione 2005/48: Attuazione a livello interno del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti · 3 pagine
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Legge federale sulla commissione per la prevenzione della tortura
del…
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1,
visto il Protocollo facoltativo del 18 dicembre 2002 alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti2,
visto il messaggio del Consiglio federale del…3,
decreta:
Art. 1 Oggetto
1 La Confederazione istituisce una commissione per la prevenzione della tortura
(commissione).
2 La commissione è incaricata di vigilare sul rispetto degli obblighi che incombono alla Svizzera in virtù della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti4.
Art. 2 Compiti
La commissione ha i seguenti compiti:
a. esamina regolarmente la situazione delle persone private della libertà per ordine di
un’autorità, su istigazione della stessa o con il suo consenso esplicito o tacito e ispeziona regolarmente tutti i luoghi in cui tali persone si trovano o potrebbero trovarsi;
b. formula raccomandazioni all’indirizzo delle competenti autorità al fine di
1. migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della libertà;
2. prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
c. presenta proposte e osservazioni sulla legislazione in vigore o sui progetti legislativi in
materia;
d. pubblica un rapporto annuale.
Art. 3 Privazione della libertà
1 RS 101
2RS…
3FF