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Consultazione 2005/48: Attuazione a livello interno del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti · 3 pagine

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Legge federale sulla commissione per la prevenzione della tortura

del…

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1,

visto il Protocollo facoltativo del 18 dicembre 2002 alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti2,

visto il messaggio del Consiglio federale del…3,

decreta:

Art. 1 Oggetto

1 La Confederazione istituisce una commissione per la prevenzione della tortura

(commissione).

2 La commissione è incaricata di vigilare sul rispetto degli obblighi che incombono alla Svizzera in virtù della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti4.

Art. 2 Compiti

La commissione ha i seguenti compiti:

a. esamina regolarmente la situazione delle persone private della libertà per ordine di

un’autorità, su istigazione della stessa o con il suo consenso esplicito o tacito e ispeziona regolarmente tutti i luoghi in cui tali persone si trovano o potrebbero trovarsi;

b. formula raccomandazioni all’indirizzo delle competenti autorità al fine di

1. migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della libertà;

2. prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

c. presenta proposte e osservazioni sulla legislazione in vigore o sui progetti legislativi in

materia;

d. pubblica un rapporto annuale.

Art. 3 Privazione della libertà

1 RS 101

2RS…

3FF

4 RS 0.105