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Consultazione 2005/48: Attuazione a livello interno del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti · 3 pagine

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3 Può colloquiare privatamente con ogni persona privata della libertà, senza la presenza di testimoni, sia direttamente, sia per l’intermediario di un interprete, se necessario, così come con qualsiasi altra persona suscettibile di fornire le informazioni necessarie.

Art. 9 Protezione dei dati

1 La commissione è autorizzata a trattare dati sensibili o altri dati personali conformemente alle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati5 a

condizione che ne abbia bisogno per adempiere i suoi compiti e che tali dati riguardino la situazione delle persone private della libertà ai sensi della presente legge o siano in relazione con la stessa.

2 Nessun dato personale può essere comunicato senza il consenso esplicito dell’interessato.

Art. 10 Segreto d'ufficio e segreto professionale

1 I membri della commissione e tutte le persone ai servizi delle quali essa fa capo sono vincolati dal segreto d'ufficio in virtù dell’articolo 320 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 19376.

2 In casi particolari la commissione li può svincolare dal segreto d'ufficio o, se del caso, dal segreto professionale in virtù dell’articolo 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 19377. In caso d’urgenza, decide il presidente della commissione.

Art. 11 Finanziamento

La Confederazione si assume la totalità del preventivo della commissione.

Art. 12 Disposizione transitoria

Il Consiglio federale designa il primo presidente della commissione.

Art. 13 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

5 RS 235.1

6 RS 311.0

7 RS 311.0