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Consultazione 2006/10: Iniziativa parlamentare. Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari. · 4 pagine

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Legge federale sui diritti politici Avamprogetto

Modifica del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del ...1 ;

visto il parere del Consiglio federale del ...2,

decreta:

I

La legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 10a Informazione sulle votazioni

1 Il Consiglio federale informa in modo esauriente sui testi sottoposti a votazione federale. Esso difende la posizione delle autorità federali.

2 L’informazione è costante, oggettiva, trasparente e appropriata.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

Minoranza (Amstutz, Fehr Hans, Hutter Jasmin, Joder, Pfister Gerhard, Schibli, Weyeneth)

Non entrare in materia sul progetto di atto legislativo.

1 FF ...

2 FF ...

3 RS 161