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Consultazione 2006/10: Iniziativa parlamentare. Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari. · 4 pagine
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Legge federale sui diritti politici Avamprogetto
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del ...1 ;
visto il parere del Consiglio federale del ...2,
decreta:
I
La legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici è modificata come segue:
Art. 10a Informazione sulle votazioni
1 Il Consiglio federale informa in modo esauriente sui testi sottoposti a votazione federale. Esso difende la posizione delle autorità federali.
2 L’informazione è costante, oggettiva, trasparente e appropriata.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.
Minoranza (Amstutz, Fehr Hans, Hutter Jasmin, Joder, Pfister Gerhard, Schibli, Weyeneth)
Non entrare in materia sul progetto di atto legislativo.
1 FF ...
2 FF ...
3 RS 161