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Consultazione 2006/11: Revisione dell' ordinanza dell' Assemblea federale sull' organizzazione dell' esercito (Revisione OEs) · 2 pagine
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Ordinanza Disegno dell’Assemblea federale sull’organizzazione dell’esercito (Organizzazione dell’esercito, OEs)
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …1,
decreta:
I
L’ordinanza dell’Assemblea federale del 4 ottobre 20022 sull’organizzazione dell’esercito è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1 lett. a, c, d, e, h nonché cpv. 3 e 4
1 Nella sua struttura di base l’esercito si articola in:
a. Stato maggiore del capo dell’esercito, Stato maggiore di pianificazione dell’esercito, Stato maggiore di condotta dell’esercito e frazioni dello stato maggiore dell’esercito;
c. organizzazioni d’istruzione dell’esercito: formazioni d’addestramento, scuole, corsi di formazione, corsi, centri di competenza;
d. Stato maggiore delle Forze terrestri;
e. Stato maggiore delle Forze aeree;
h. brigate:
1. sei brigate delle Forze terrestri,
2. due brigate della riserva delle Forze terrestri,
3. una brigata logistica,
4. una brigata d’aiuto alla condotta;
3 Le brigate delle Forze terrestri sono istruite dalle Forze terrestri in collaborazione con il comando dell’istruzione superiore dei quadri dell’esercito. Nel servizio d’istruzione i corpi di truppa possono essere assegnati agli stati maggiori delle regioni territoriali.
4 Per l’allestimento della prontezza d’impiego e nell’impiego, i corpi di truppa e le unità di truppa sono subordinati allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, allo Stato maggiore delle Forze terrestri, agli stati maggiori delle regioni territoriali, alle
1FF …
2 RS 513.1
2006–0697