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Consultazione 2006/11: Revisione dell' ordinanza dell' Assemblea federale sull' organizzazione dell' esercito (Revisione OEs) · 2 pagine

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Ordinanza Disegno dell’Assemblea federale sull’organizzazione dell’esercito (Organizzazione dell’esercito, OEs)

Modifica del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …1,

decreta:

I

L’ordinanza dell’Assemblea federale del 4 ottobre 20022 sull’organizzazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. a, c, d, e, h nonché cpv. 3 e 4

1 Nella sua struttura di base l’esercito si articola in:

a. Stato maggiore del capo dell’esercito, Stato maggiore di pianificazione dell’esercito, Stato maggiore di condotta dell’esercito e frazioni dello stato maggiore dell’esercito;

c. organizzazioni d’istruzione dell’esercito: formazioni d’addestramento, scuole, corsi di formazione, corsi, centri di competenza;

d. Stato maggiore delle Forze terrestri;

e. Stato maggiore delle Forze aeree;

h. brigate:

1. sei brigate delle Forze terrestri,

2. due brigate della riserva delle Forze terrestri,

3. una brigata logistica,

4. una brigata d’aiuto alla condotta;

3 Le brigate delle Forze terrestri sono istruite dalle Forze terrestri in collaborazione con il comando dell’istruzione superiore dei quadri dell’esercito. Nel servizio d’istruzione i corpi di truppa possono essere assegnati agli stati maggiori delle regioni territoriali.

4 Per l’allestimento della prontezza d’impiego e nell’impiego, i corpi di truppa e le unità di truppa sono subordinati allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, allo Stato maggiore delle Forze terrestri, agli stati maggiori delle regioni territoriali, alle

1FF …

2 RS 513.1

2006–0697