Progetto

Consultazione 2006/122: Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE relativo alla ripresa del Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne · 2 pagine

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Art. 3

La legge del 18 marzo 20055 sulle dogane è modificata come segue:

Art. 92 titolo e cpv. 3 (nuovo)

Provvedimenti internazionali

3Nell’ambito di provvedimenti internazionali, l’Amministrazione delle dogane può parimenti mettere a disposizione di Stati esteri il materiale di sorveglianza delle frontiere.

Art. 4

1Il presente decreto è soggetto al referendum previsto dagli art. 141 cpv. 1 lett. d cifra 3 e 141a cpv. 2 Cost. per i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

2Il Consiglio federale fissa la data di entrata in vigore della legge di cui all’art. 3.

5 FF 2005 2057