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Consultazione 2006/70: Iniziativa parlamentare 06.425 « Promuovere la stampa partecipando alle spese di distribuzione » · 2 pagine
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Legge sulle poste (LPO) Progetto preliminare
(Trasporto di giornali e periodici in abbonamento)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 92 della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio
nazionale del ...2;
visto il parere del Consiglio federale del ...3,
decreta:
I
La legge del 30 aprile 19974 sulle poste è modificata come segue:
Art. 15 Trasporto di giornali e periodici in abbonamento
1 La Posta distribuisce giornali e periodici in abbonamento secondo principi uniformi e a prezzi preferenziali indipendenti dalla distanza.
2 Essa fissa i prezzi in base, soprattutto, alla frequenza di pubblicazione, al peso, alla tiratura, al formato e all’importanza della parte redazionale.
3 Allo scopo di salvaguardare il pluralismo della stampa regionale e locale, la Posta concede riduzioni supplementari a quotidiani e settimanali in abbonamento di cui assicura la distribuzione regolare e segnatamente a quelli la cui tiratura rientri nei limiti definiti dal Consiglio federale.
4 Il dipartimento competente approva i prezzi della distribuzione regolare di giornali e periodici in abbonamento.
5 La Confederazione indennizza la Posta, sino a un massimo di 60 milioni di franchi annui, per i costi non coperti che le derivano dalla distribuzione di giornali e periodici in abbonamento secondo i capoversi 1 e 2. Il Consiglio federale stabilisce ogni anno l’indennità in base ai costi effettivi non coperti. Esso determina i costi computabili.
6 La Confederazione versa ogni anno alla Posta un’indennità pari a 20 milioni di franchi per la concessione delle riduzioni di cui al capoverso 3.
1RS 101
2FF 2007 ...
3FF 2007 ...
4 RS 783.0
2007–......