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Consultazione 2007/120: Legge federale sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri · 2 pagine

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hbis. il soldo dei pompieri di milizia per esercitazioni e interventi effettivi, in particolare per salvataggi, per lotte contro gli incendi, per la lotta contro i sinistri in generale come pure per far fronte a sinistri dovuti a elementi naturali; sono eccettuate le indennità di funzione, gli importi forfettari per i quadri, i supplementi di soldo per servizi d’avanzamento nonché le indennità per servizi di picchetto, la frequentazione di corsi, le ispezioni e i lavori amministrativi.

Art. 72i (nuovo) Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del …

1Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del ...., i Cantoni adeguano la loro legislazione all’articolo 7 capoverso 4 lettera hbis.

2Scaduto tale termine, l’articolo 7 capoverso 4 lettera hbisè direttamente applicabile qualora il diritto fiscale cantonale sia ad esso contrario.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.