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Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 2 pagine
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Legge federale sulle finanze della Confederazione
(LFC)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …1,
decreta:
I
La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 1
1 Dopo l’approvazione del consuntivo, l’importo massimo fissato per le uscite totali dell’anno precedente è rettificato sulla base delle entrate ordinarie effettivamente conseguite.
Art. 17a (nuovo) Conto di ammortamento
1 Le entrate o le uscite straordinarie iscritte nel consuntivo sono accreditate o addebitate a un conto di ammortamento distinto dal consuntivo.
2 Nel conto di ammortamento non vengono tuttavia allibrate:
a. le entrate straordinarie a destinazione vincolata;
b. le uscite straordinarie coperte da entrate secondo la lettera a.
Art. 17b (nuovo) Disavanzi del conto di ammortamento
1 I disavanzi del conto di ammortamento dell’esercizio annuale precedente devono essere compensati sull’arco dei sei esercizi annuali successivi per il tramite della riduzione
dell’importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.
2 Se il disavanzo del conto di ammortamento supera di oltre lo 0,5 per cento l’importo massimo di cui all’articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il termine previsto dal capoverso 1 decorre nuovamente.
3 L’obbligo di equilibrare il conto di ammortamento è differito fintantoché non sarà eliminato il disavanzo del conto di compensazione di cui all’articolo 17.
1 FF 2008 …