Progetto

Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 2 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Legge federale sulle finanze della Confederazione

(LFC)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …1,

decreta:

I

La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1

1 Dopo l’approvazione del consuntivo, l’importo massimo fissato per le uscite totali dell’anno precedente è rettificato sulla base delle entrate ordinarie effettivamente conseguite.

Art. 17a (nuovo) Conto di ammortamento

1 Le entrate o le uscite straordinarie iscritte nel consuntivo sono accreditate o addebitate a un conto di ammortamento distinto dal consuntivo.

2 Nel conto di ammortamento non vengono tuttavia allibrate:

a. le entrate straordinarie a destinazione vincolata;

b. le uscite straordinarie coperte da entrate secondo la lettera a.

Art. 17b (nuovo) Disavanzi del conto di ammortamento

1 I disavanzi del conto di ammortamento dell’esercizio annuale precedente devono essere compensati sull’arco dei sei esercizi annuali successivi per il tramite della riduzione

dell’importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.

2 Se il disavanzo del conto di ammortamento supera di oltre lo 0,5 per cento l’importo massimo di cui all’articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il termine previsto dal capoverso 1 decorre nuovamente.

3 L’obbligo di equilibrare il conto di ammortamento è differito fintantoché non sarà eliminato il disavanzo del conto di compensazione di cui all’articolo 17.

1 FF 2008 …

2 RS 611.0