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Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 2 pagine

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4 L’Assemblea federale determina ogni anno l’ammontare delle riduzioni in occasione dell’adozione del preventivo.

Art. 17c (nuovo) Risparmi preventivabili

1 Al fine di compensare disavanzi prevedibili del conto di ammortamento, l’Assemblea federale può, al momento dell’adozione del preventivo, ridurre l’importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.

2 La riduzione presuppone che il conto di compensazione ai sensi dell’articolo 16 sia almeno in pareggio.

Art. 17d (nuovo) Accrediti al conto di ammortamento

Le riduzioni di cui agli articoli 17b capoverso 1 o 17c sono accreditate al conto di ammortamento, purché l’accredito non gravi il conto di compensazione.

Art. 18 cpv. 1 Frase introduttiva

1 Il Consiglio federale realizza le riduzioni di cui all’articolo 17, 17b capoverso 1 oppure 17c come segue:

…

Art. 66 Disposizioni transitorie della modifica del …

1 Al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, il saldo del conto di compensazione di cui all’articolo 16 capoverso 2 si riduce di … miliardi di franchi.

2 L’articolo 17a si applica a tutte le entrate e uscite straordinarie dell’esercizio annuale in corso al momento dell’entrata in vigore.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.