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Consultazione 2007/14: Modifica della legge sul contrassegno stradale nel quadro dell'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali · 2 pagine

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Legge sul contrassegno stradale

3I contrassegni annuali e bimestrali per l’anno in corso possono essere acquistati fino al 30 novembre. Dal 1° dicembre possono essere acquistati solo i contrassegni per l’anno seguente.

Art. 8a Contrassegno bimestrale

1Il periodo di due mesi di cui all’articolo 8 capoverso 2 inizia il giorno corrispondente al foro nel contrassegno e termina lo stesso giorno di due mesi dopo. Se nel mese in questione manca il relativo giorno, il periodo termina l’ultimo giorno del mese. Se il giorno corrispondente al foro cade dopo il 30 novembre dell’anno in corso, il periodo termina il 31 gennaio dell’anno seguente.

2Il contrassegno deve essere forato al momento dell’acquisto. Sono autorizzati a forare i contrassegni:

a. l’Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane);

b. i Cantoni;

c. i terzi incaricati di riscuotere la tassa ai sensi dell’articolo 18 capoverso 4.

Art. 9 cpv. 1, primo periodo

1Il contrassegno è rilasciato dall’Amministrazione delle dogane. ...

Art. 14 cpv. 1

1Chiunque, in violazione degli articoli 3–5 e 7–8a, utilizza intenzionalmente o per negligenza, al volante di un veicolo, una strada nazionale assoggettata alla tassa o utilizza il contrassegno in modo non conforme alle prescrizioni è punito con una multa di 200 franchi.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale pone in vigore la presente legge non appena l’importo dell’accantonamento dei mezzi a destinazione vincolata nel finanziamento speciale del traffico stradale scende al di sotto di un miliardo.