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Consultazione 2007/58: Modifica dell'Ordinanza sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc) · 2 pagine
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Ordinanza sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento (Oemo-Acc)
Modifica del ... 2007
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’Ordinanza del 10 marzo 20061 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento è modificata come segue:
Modifica dell’espressione "seco" con "SECO" negli articoli seguenti:
Art. 1 cpv. 1, art. 2, art. 4, art. 5 cpv. 1, art. 8 cpv. 1
Art. 1a Obbligo di pagare gli emolumenti
1 Chi occasiona una decisione della SECO o domanda una prestazione della SECO deve pagare un emolumento.
2L’obbligo di pagare gli emolumenti si applica anche alle:
a. unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale secondo
l’articolo 6 capoverso 1 lettere a-d dell’Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione del 25 novembre 19982.
b. autorità e istituzioni dei Cantoni e dei Comuni.
Art. 8 Emolumento annuo
2 Ammontare dell’emolumento annuo per:
a. organismi di ispezione e di certificazione per prodotti nonché per
produttori di materiali di riferimento 3500.-
d. laboratori di prova tipo C, organismi di prova di attitudine e organismi di
certificazione per personale 2800.-
2bisLaboratori di taratura, laboratori di prova, organismi di ispezione e organismi di certificazione per prodotti pagano l’ammonto di 1000 franchi per ciascun’ubicazione aggiuntiva iscritta nel campo d’applicazione.