Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 85Fedlex · Rapporto esplicativo

messaggio sull’applicazione delle direttive sull’interoperabilità, annunciato nel programma di legislatura (FF 2004 1016). È inoltre destinato ad attuare i primi Accordi bilaterali del 1999 e, con essi, a realizzare l’obiettivo 7 del programma di legislatura 2003-2007 (FF 2004 999).

Il progetto assicura altresì il proseguimento della Riforma delle ferrovie annunciato nel Programma di legislatura 2007-11 quale obiettivo 4 «Ottimizzare l’efficienza e l’impiego dell’infrastruttura» (FF 2008 679).

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Le modifiche proposte concernono gli ambiti definiti dagli articoli 81, 84, 87 e 92 della Costituzione federale. L’articolo 87, in particolare, stabilisce che la legislazione sulle ferrovie è di competenza della Confederazione.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Sottoscrivendo gli Accordi bilaterali sui trasporti terrestri, la Svizzera si è impegnata ad adeguare la propria legislazione. Il presente progetto tiene fede a tale impegno, prefiggendosi inoltre di considerare per quanto possibile i più recenti sviluppi (pacchetti ferroviari 1 e 2 della CE) e di rafforzare la competizione nei trasporti pubblici.

Le disposizioni sull’interoperabilità vanno considerate alla luce dell’articolo 33 capoverso 2 dell’Accordo sui trasporti terrestri fra la Svizzera e la CE, secondo cui le Parti si impegnano a sviluppare l’interoperabilità delle loro reti ferroviarie. Il recepimento integrale della direttiva 2008/57/CE nel diritto nazionale consente il sostanziale riconoscimento reciproco delle prescrizioni legali perseguito a livello europeo.

6.3 Forma dell’atto normativo

Le disposizioni importanti che contengono norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale (art. 163 cpv. 1 Cost.). Le disposizioni che rientrano in questa categoria sono elencate in modo non esaustivo nell’articolo 164 capoverso 1 lettere a–g Cost. Il disegno di legge federale sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 prevede disposizioni di tal genere. Dato che questa legge sottostà a

referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.), il principio della codecisione, garanzia di democrazia diretta, è assicurato in questo importante settore. Il disegno di legge federale sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 è un atto mantello. Esso riunisce sotto un unico titolo gli atti legislativi di pari grado riguardanti ambiti diversi. Visto che vi è uno stretto legame fra i disegni di revisione totale della LTV e della Lferr, la seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 può esplicare tutti i suoi effetti solo a condizione che tutte le modifiche proposte vengano attuate in modo integrale e simultaneo. È quindi opportuno e necessario riunire tutte le modifiche sotto un unico titolo.