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Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 2 pagine

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Codice penale svizzero Avamprogetto (CP)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,

decreta:

I

Il Codice penale2 è modificato come segue:

Art. 367 cpv. 2 lett. c, cbis (nuovo) e f (nuovo) nonché cpv. 4

2 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 366 cpv. 2):

c. l’unità competente dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) per:

1. prevenire i reati di cui all’articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), nella misura in cui tali reati rientrino nel suo ambito di competenza;

2. perseguire i reati di cui agli articoli 23 e 24 del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 20074 (CPP) durante l’intera durata della procedura investigativa di polizia e dell’istruzione da parte del pubblico ministero;

3. trasmettere informazioni a Interpol:

- nell’ambito di istruzioni penali aperte;

- nell’ambito di procedure investigative di polizia concernenti i reati di cui agli articoli 23 e 24 CPP;

- per impedire i reati di cui all’articolo 2 capoverso 1 e 2 LMSI;

4. effettuare i controlli legali della rete di sistemi d’informazione di polizia di cui all’articolo 9 della legge federale del 13 giugno 20085 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione;

5. gestire l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;

6. pronunciare e revocare misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri (LStr)

1 FF 2009 ...

2 RS 311.0

3 RS 120

4 RS ...

5 RS 361 ...–...