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Consultazione 2008/104: Modifica della LF sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'Iniziativa espulsione · 4 pagine

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Legge federale sugli stranieri (LStr)

Modifica del Progetto

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del...1,

decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 33 cpv. 3

3 È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo gli articoli 62 e 63.

Art. 34 cpv. 2 e 4

2 Il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero se:

a. ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora;

b. non sussistono motivi di revoca secondo gli articoli 62 e 63; e

c. è ben integrato; segnatamente se conosce una lingua nazionale.

4 Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se lo straniero è particolarmente ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale.

Art. 35 cpv. 4

4 Dopo un’attività lucrativa ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non sussistono motivi di revoca secondo gli articoli 62 e 63.

Art. 37 cpv. 2 e 3

2 Il titolare di un permesso di dimora o di domicilio ha diritto di cambiare Cantone se non sussistono motivi di revoca secondo gli articoli 62 e 63.

3Abrogato

RS ..........

1FF ...

2 RS 142.20

2005–......