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Consultazione 2008/104: Modifica della LF sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'Iniziativa espulsione · 4 pagine
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Legge federale sugli stranieri (LStr)
Modifica del Progetto
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del...1,
decreta:
I
La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri è modificata come segue:
Art. 33 cpv. 3
3 È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo gli articoli 62 e 63.
Art. 34 cpv. 2 e 4
2 Il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero se:
a. ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora;
b. non sussistono motivi di revoca secondo gli articoli 62 e 63; e
c. è ben integrato; segnatamente se conosce una lingua nazionale.
4 Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se lo straniero è particolarmente ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale.
Art. 35 cpv. 4
4 Dopo un’attività lucrativa ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non sussistono motivi di revoca secondo gli articoli 62 e 63.
Art. 37 cpv. 2 e 3
2 Il titolare di un permesso di dimora o di domicilio ha diritto di cambiare Cantone se non sussistono motivi di revoca secondo gli articoli 62 e 63.
3Abrogato
RS ..........
1FF ...
2 RS 142.20
2005–......