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Consultazione 2008/104: Modifica della LF sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'Iniziativa espulsione · 4 pagine

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3 Vi è esposizione a pericolo dell’ordine e della sicurezza pubblici ai sensi del capoverso 1 lettera b, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera della persona in questione porti con notevole probabilità a una violazione dell’ordine e della sicurezza pubblici.

4 Se sussiste un motivo di revoca secondo il capoverso 1, nella decisione va tenuto conto segnatamente della gravità della colpa, del grado d’integrazione e della durata della presenza in Svizzera.

Art. 63 Revoca di permessi in caso di reati gravi

1 L’autorità competente revoca i permessi se lo straniero è stato condannato con sentenza passata in giudicato:

a. a una pena detentiva di almeno due anni; oppure

b. a più pene detentive o pecuniarie di complessivamente 720 giorni o aliquote giornaliere in un periodo di dieci anni.

2 Si può eccezionalmente rinunciare alla revoca dei permessi secondo il capoverso 1 se gli interessi privati dello straniero sono particolarmente importanti e prevalgono sull’interesse pubblico alla revoca.

Art. 83 cpv. 7

7 L’ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato o espulso:

a. ha violato oppure espone a pericolo in modo rilevante o ripetutamente l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero;

b. espone a pericolo in modo rilevante o ripetutamente la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

c. ...

II

Modifica del diritto vigente

La legge del 26 giugno 19984 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 60 cpv. 2

2 Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni hanno diritto al permesso di domicilio purché non vi siano

4 RS 142.31