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Consultazione 2008/104: Modifica della LF sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'Iniziativa espulsione · 4 pagine
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3 Vi è esposizione a pericolo dell’ordine e della sicurezza pubblici ai sensi del capoverso 1 lettera b, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera della persona in questione porti con notevole probabilità a una violazione dell’ordine e della sicurezza pubblici.
4 Se sussiste un motivo di revoca secondo il capoverso 1, nella decisione va tenuto conto segnatamente della gravità della colpa, del grado d’integrazione e della durata della presenza in Svizzera.
Art. 63 Revoca di permessi in caso di reati gravi
1 L’autorità competente revoca i permessi se lo straniero è stato condannato con sentenza passata in giudicato:
a. a una pena detentiva di almeno due anni; oppure
b. a più pene detentive o pecuniarie di complessivamente 720 giorni o aliquote giornaliere in un periodo di dieci anni.
2 Si può eccezionalmente rinunciare alla revoca dei permessi secondo il capoverso 1 se gli interessi privati dello straniero sono particolarmente importanti e prevalgono sull’interesse pubblico alla revoca.
Art. 83 cpv. 7
7 L’ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato o espulso:
a. ha violato oppure espone a pericolo in modo rilevante o ripetutamente l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero;
b. espone a pericolo in modo rilevante o ripetutamente la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
c. ...
II
Modifica del diritto vigente
La legge del 26 giugno 19984 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 60 cpv. 2
2 Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da almeno cinque anni hanno diritto al permesso di domicilio purché non vi siano