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Consultazione 2008/109: 05.309 Iniziativa cantonale del Cantone di Berna. Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli · 4 pagine
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Legge sull’imposizione degli autoveicoli
Articoli 13, 13a, 13b, 13c conformemente alla variante principale
Variante B (inclusione degli autoveicoli fino a 3500 kg nel campo d’applicazione della LIAut)
Art. 2 cpv. 1
1 Per autoveicoli destinati al trasporto di persone o di merci a tenore della presente legge s’intendono:
a. le autovetture con un peso complessivo non eccedente 3500 kg concepite per il trasporto di 10 o più persone, compreso il conducente (voci di tariffa 8702.1010- 90206);
b. le autovetture e altre auto concepite principalmente per il trasporto di persone (diverse da quelle menzionate alla lett. a), comprese le vetture tipo «break» e le vetture da corsa (voci di tariffa 8703.1000–90307);
c. gli autoveicoli per il trasporto di merci di peso complessivo non eccedente 3500 kg (voci di tariffa 8704.2110, 2120 e 2130, 3110, 3120 e 3130, 9010, 9020 e 90308).
Articoli 13, 13a, 13b, 13c conformemente alla variante principale
6 RS 632.10 Allegato
7 RS 632.10 Allegato
8 RS 632.10 Allegato