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Consultazione 2008/109: 05.309 Iniziativa cantonale del Cantone di Berna. Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli · 4 pagine
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Progetto preliminare
Legge federale sull’imposizione degli autoveicoli
(LIAut)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del... 20081;
visto il parere del Consiglio federale del .... 20082,
decreta:
I
La legge federale del 21 giugno 19963sull’imposizione degli autoveicoli è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 131 capoverso 1 lettera d, 74 capoverso 2 e 89 capoverso 3 della Costituzione federale4,
Sezione 3: Aliquota d’imposta e destinazione del gettito fiscale
Art. 13 Aliquota d’imposta
L’imposta è dell’8 per cento.
Art. 13a Destinazione del gettito fiscale (nuovo)
1 La Confederazione distribuisce la metà delle entrate fiscali, interessi compresi e previa detrazione dei costi d’esecuzione, ai detentori di autoveicoli ad alta efficienza energetica e a basso livello di emissioni. La distribuzione è effettuata sotto forma di versamento di bonus dopo la prima omologazione degli autoveicoli.
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli del sistema di bonus.
1FF
2FF
3 RS 641.51
4 RS 101