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Consultazione 2008/109: 05.309 Iniziativa cantonale del Cantone di Berna. Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli · 4 pagine

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Progetto preliminare

Legge federale sull’imposizione degli autoveicoli

(LIAut)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del... 20081;

visto il parere del Consiglio federale del .... 20082,

decreta:

I

La legge federale del 21 giugno 19963sull’imposizione degli autoveicoli è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 131 capoverso 1 lettera d, 74 capoverso 2 e 89 capoverso 3 della Costituzione federale4,

Sezione 3: Aliquota d’imposta e destinazione del gettito fiscale

Art. 13 Aliquota d’imposta

L’imposta è dell’8 per cento.

Art. 13a Destinazione del gettito fiscale (nuovo)

1 La Confederazione distribuisce la metà delle entrate fiscali, interessi compresi e previa detrazione dei costi d’esecuzione, ai detentori di autoveicoli ad alta efficienza energetica e a basso livello di emissioni. La distribuzione è effettuata sotto forma di versamento di bonus dopo la prima omologazione degli autoveicoli.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli del sistema di bonus.

1FF

2FF

3 RS 641.51

4 RS 101