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Consultazione 2008/109: 05.309 Iniziativa cantonale del Cantone di Berna. Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli · 4 pagine
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Legge sull’imposizione degli autoveicoli
Art. 13b Criteri applicabili alla valutazione degli autoveicoli ad alta efficienza
energetica e a basso livello di emissioni (nuovo)
1Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni stabilisce i criteri applicabili alla valutazione degli autoveicoli ad alta efficienza energetica e a basso livello di emissioni d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, dopo aver sentito le cerchie interessate e sulla base degli sviluppi internazionali e dell’evoluzione tecnologica.
2Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni tiene un registro degli autoveicoli di cui al capoverso 1.
Art. 13c Ammontare dei bonus (nuovo)
Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce ogni due anni l’ammontare dei bonus d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.
II
Disposizione transitoria
Per gli autoveicoli tassati prima dell’entrata in vigore della modifica del … della presente legge non vengono versati bonus.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Variante A (esclusione degli autoveicoli utilitari leggeri dal campo d’applicazione della LIAut)
Art. 1 Principio
La Confederazione riscuote un’imposta sugli autoveicoli destinati al trasporto di persone.
Art. 2 Definizioni
Per autoveicoli destinati al trasporto di persone a tenore della presente legge s’intendono le autovetture e altre auto principalmente concepite per il trasporto di nove persone al massimo, comprese le vetture tipo «break» e le vetture da corsa (voci di tariffa 8703.1000–90305);
5 RS 632.10 Allegato