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Consultazione 2008/20: Modifica dell'ordinanza sull'energia (regolamentazione transitoria per gli apparecchi elettrici) · 10 pagine
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Appendice 2.8 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento
Numero 7
7 Regolamentazione transitoria
7.1 Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza
in magazzino in Svizzera e che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2011.
7.2 In deroga al numero 7.1:
a. gli apparecchi audio a prezzi elevati (prodotti di alta gamma) che non soddisfano le esigenze del numero 2 possono essere commercializzati anche dopo il 31 dicembre 2011 purché, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovino in giacenza in magazzino in Svizzera presso un commerciante al dettaglio e si tratti di un numero di pezzi ridotto; entro il 1° ottobre 2011, i commercianti al dettaglio devono notificare tutte le giacenze di questi apparecchi previste per il 31 dicembre 2011 all’Ufficio federale dell’energia; quest’ultimo tiene un corrispondente registro; le vendite successive devono anch’esse essere notificate;
b. le apparecchiature domestiche che non soddisfano le esigenze del numero 2 possono essere commercializzate fino al 31 dicembre 2011, se si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera al più tardi dal 31 dicembre 2010.