Rapporto esito
Consultazione 2008/20: Modifica dell'ordinanza sull'energia (regolamentazione transitoria per gli apparecchi elettrici) · 6 pagine
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1 Introduzione
1.1 Situazione iniziale
Con la modifica dell'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998 (OEn, RS 730.01) sono state prorogate le disposizioni transitorie relative agli apparecchi (modifica delle appendici 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 OEn).
Il 24 giugno 2009, il Consiglio federale ha definito nelle appendici dell'ordinanza sull'energia le nuove esigenze per l'efficienza energetica degli apparecchi elettrici, più restrittive rispetto alle precedenti. Le prescrizioni corrispondono ampiamente a quelle dell'Unione europea (UE) e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2010. C'è una differenza tra la normativa europea e quella svizzera per quel che concerne il momento della "commercializzazione". Nell'UE le prescrizioni si applicano al momento dell'importazione, mentre in Svizzera anche al momento della vendita nei negozi specializzati. Un anno fa è stato accordato un termine transitorio fino a fine 2010. Ciò significa che dal 1° gennaio 2011 non è più ammessa la commercializzazione di apparecchi che disattendono i nuovi standard.
Le prescrizioni sono state accettate dai rami interessati (importatori, produttori e commercio al dettaglio), che si sono organizzati in base ai cambiamenti legislativi.
Tuttavia, resta il problema delle giacenze in magazzino, causato principalmente dal fatto che i grandi quantitativi di apparecchi prodotti secondo i vecchi standard e ordinati nel 2009, per via di ritardi nel recapito, sono stati consegnati soltanto nella seconda metà dell'anno. Nell'autunno del 2009, gli importatori e i commercianti hanno fatto presente le considerevoli giacenze in magazzino, chiedendo al Consiglio federale un termine transitorio che è stato loro concesso. Secondo stime dei rami interessati, il valore complessivo della merce in giacenza ammontava a fine 2009 a circa 100 milioni di franchi, pari al 3-5 per cento del fatturato del 2010. Numerosi speditori, associazioni di categoria e imprese hanno ora chiesto una nuova proroga senza tuttavia menzionare gli stock di merce in magazzino.
Poiché la vendita di questa merce continua ad essere ammessa nell'UE, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) chiede una proroga di un anno del termine transitorio. Gli apparecchi importati o prodotti in Svizzera prima della fine del 2009 devono poter essere venduti fino alla fine del 2011. Questi apparecchi non devono pertanto essere restituiti o distrutti il che, sul piano economico, in particolare considerata l'attuale congiuntura, e dal punto di vista ecologico (energia grigia), sarebbe poco sensato e sproporzionato. Una soluzione più generosa va comunque respinta poiché aggirerebbe la regolamentazione decisa dal Consiglio federale nel giugno del 2009 e sarebbe contraria agli obiettivi perseguiti dal Consiglio federale con la strategia in materia di efficienza energetica.
1.2 Oggetto
Le appendici dell'ordinanza sull'energia concernenti le categorie di apparecchi per le quali si applicano nuove prescrizioni dal 1° gennaio 2010, devono essere integrate con una disposizione che preveda un termine transitorio per le vendite delle giacenze di magazzino fissato alla fine del 2011. La formulazione della regolamentazione transitoria non è unica per tutte le categorie di apparecchi, ma varia lievemente da una categoria all'altra visto che per determinate categorie esistono già prescrizioni in materia di efficienza energetica.
Inoltre, per speciali apparecchi audio a prezzi elevati (prodotti di alta gamma, appendice 2.8) si continua ad applicare la regolamentazione particolare adottata il 1° gennaio 2010. Tali apparecchi, in giacenza presso i commercianti al dettaglio in quantitativi limitati, devono poter essere venduti