Avamprogetto codice civile

Consultazione 2008/40: Revisione del Codice civile (autorità parentale) e del Codice penale (art. 220) · 4 pagine

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Codice civile svizzero

Art. 298d (nuovo)

b. Autorità1 Il padre può domandare al giudice competente per l’azione di paterparentale

congiunta nità l’attribuzione dell’esercizio dell’autorità parentale in comune con

la madre, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio.

2 Il giudice fissa le modalità della cura del figlio e del contributo di mantenimento di ciascun genitore.

Art. 298e (nuovo)

3. Modificazione1 Su richiesta di un genitore, del figlio o dell’autorità di protezione dei delle circostanze

minori, il giudice modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se una sostanziale modificazione delle circostanze lo impone per il bene del figlio.

2 Le condizioni per la modifica della cura, del diritto alle relazioni personali o del contributo di mantenimento sono rette dalle disposizioni relative al presente titolo.

3 Se vi è accordo tra i genitori, compete all’autorità di protezione dei minori modificare l’attribuzione dell’autorità parentale e omologare la convenzione che determina la cura, le relazioni personali e il contributo di mantenimento del figlio. In caso di disaccordo, la competenza spetta al giudice.

Art. 298f (nuovo)

IIIbis. Decesso di 1

Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l’autorità un genitore

parentale compete per legge al superstite.

2 In caso di decesso del genitore titolare dell’autorità parentale, l’autorità di protezione dei minori attribuisce l’autorità parentale all’altro genitore oppure nomina un tutore, a seconda di ciò che è meglio per il bene del figlio.

Art. 298g (nuovo)

IIIter. Esercizio

Se l’autorità parentale è esercitata congiuntamente, ma i genitori non congiunto

dell’autorità vivono in comunione domestica, il genitore che ha la custodia di fatto parentale prende da solo le decisioni correnti e urgenti del momento.