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Consultazione 2008/48: Costituzione di una riserva di bilancio per il finanziamento di misure collaterali a favore dell'agricoltura · 2 pagine

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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

1

visto il messaggio del Consiglio federale del … ,

decreta:

I

2

La legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura è modificata come segue:

Art. 19a (nuovo) Destinazione vincolata di proventi dei dazi

1 Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi d’importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati.

2 Essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l’attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l’Unione europea o di un accordo OMC.

3 I fondi a destinazione vincolata sono liberati alla scadenza del termine di cui al capoverso 1. Se i negoziati non sfociano in un accordo, il Consiglio federale può sopprimere la destinazione vincolata e liberare i fondi prima della scadenza di tale termine.

4 Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai fondi a destinazione vincolata, il Consiglio federale può ridurre l’importo della destinazione vincolata.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Essa entra in vigore il ....

RS ..........

1FF ...

2 RS 910.1

2003–......