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Consultazione 2008/48: Costituzione di una riserva di bilancio per il finanziamento di misure collaterali a favore dell'agricoltura · 2 pagine
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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
1
visto il messaggio del Consiglio federale del … ,
decreta:
I
2
La legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura è modificata come segue:
Art. 19a (nuovo) Destinazione vincolata di proventi dei dazi
1 Negli anni 2009-2016 i proventi dei dazi d’importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati.
2 Essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l’attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l’Unione europea o di un accordo OMC.
3 I fondi a destinazione vincolata sono liberati alla scadenza del termine di cui al capoverso 1. Se i negoziati non sfociano in un accordo, il Consiglio federale può sopprimere la destinazione vincolata e liberare i fondi prima della scadenza di tale termine.
4 Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai fondi a destinazione vincolata, il Consiglio federale può ridurre l’importo della destinazione vincolata.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa entra in vigore il ....
RS ..........
1FF ...
2 RS 910.1
2003–......