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Consultazione 2008/62: Modifica dell'art. 3a cpv. 4, lett. d dell'ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

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Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’Ordinanza sulle banche del 17 maggio 1972 viene modificata come segue:

Art. 3a

4 Non sono considerati depositi del pubblico i depositi di:

d. deponenti presso associazioni, fondazioni o società cooperative sempre che esse non esercitino alcuna attività nel settore finanziario, che abbiano scopi ideali o di mutuo soccorso, che utilizzino i depositi esclusivamente a tale fine e che la scadenza dei depositi sia di almeno sei mesi; o

Art. 62b Disposizioni transitorie della modificazione del

1 Associazioni, fondazioni e società cooperative che a seguito dell’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza detengono depositi del pubblico illegittimi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 della legge, devono rimborsarli entro due anni dall’entrata in vigore della modifica.

2 In casi giustificati l’autorità di vigilanza può prorogare il termine.

II

La presente modifica entra in vigore il ...

........... 2008 In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

2008–......