Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/66: Revisione dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) · 4 pagine
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1 Contesto
Dal 1° gennaio 2005 la legge sul lavoro è applicabile ai medici assistenti di tutti gli istituti ospedalieri e le cliniche in Svizzera. Inoltre, gli ospedali e le cliniche sono sempre più spesso resi autonomi dall’amministrazione cantonale e il loro personale è pertanto soggetto alle disposizioni della legge sul lavoro concernenti la durata del lavoro e del riposo. Molti ospedali hanno segnalato di avere incontrato difficoltà nell’applicazione della legge sul lavoro. Negli ultimi anni l’applicabilità della legge sul lavoro è quindi stata esaminata a più livelli allo scopo di individuare le difficoltà di attuazione e di trovare soluzioni specifiche.
Un gruppo di lavoro composto dalle parti sociali del settore ospedaliero si è riunito a più riprese per discutere possibili soluzioni. I principali problemi riscontrati riguardano le regolamentazioni concernenti il numero di giorni di lavoro consecutivi, la durata del lavoro notturno e il tempo d’intervento per il servizio di picchetto.
Il presente progetto di modifica si rifà a queste discussioni e propone soluzioni per i problemi citati tenendo conto delle particolari caratteristiche delle aziende considerate dagli articoli 15 e 16 OLL 2. Il gruppo di lavoro ha approvato il progetto di modifica per quanto riguarda il numero di giorni consecutivi e il lavoro notturno (punti 2 e 4), ma altrettanto non si può dire per l’introduzione della regolamentazione del servizio di picchetto (punto 3), che ha suscitato i pareri contrari dei rappresentanti dei datori di lavoro e quelli favorevoli dei rappresentanti dei lavoratori. La SECO ritiene che sia necessario regolamentare i casi in cui il servizio di picchetto prevede tempi d’intervento molto brevi e pertanto ha elaborato una proposta che rappresenta, a suo avviso, un compromesso tra le posizioni delle parti sociali.
Le modifiche concernenti il numero di giorni di lavoro consecutivi e il lavoro notturno interessano anche le case e gli internati (art. 16 OLL 2); in tal modo si garantisce una parità di trattamento tra istituti simili.
Si rammenta inoltre che in assenza di disposizioni speciali espressamente previste dall’OLL 2 rimangono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro (LL, RS 822.1) e dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1, RS 822.111).
2 Art. 7 cpv. 2 OLL 2 (il cpv. 1 rimane invariato): Numero di giorni lavorativi consecutivi
L'articolo 16 capoverso 2 OLL 1 stabilisce che di norma la settimana lavorativa del singolo lavoratore non può eccedere 5 giorni lavorativi e mezzo. Essa può essere estesa a 6 giorni lavorativi, a condizione che le semigiornate libere settimanali siano sommate per 4 settimane al massimo con il consenso del lavoratore.
Questa regolamentazione nella pratica pone problemi poiché non è adatta a garantire la continuità delle cure e non tiene sufficientemente conto delle specificità del sistema ospedaliero.
Per ovviare a questa situazione, il nuovo capoverso 2 dell’articolo 7 OLL 2 prevede un’estensione della settimana lavorativa a 7 giorni. L’occupazione di personale secondo questo sistema è possibile soltanto se sono soddisfatte determinate condizioni:
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