Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/66: Revisione dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) · 4 pagine
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4 Art. 10 cpv. 2 OLL 2: Prolungamento della durata del lavoro notturno
Secondo il principio sancito all’articolo 17a LL, un lavoratore occupato durante la notte non può lavorare per più di 9 ore (10 se si includono le pause). Le deroghe a questo principio sono stabilite all’articolo 10 OLL 2. Le disposizioni speciali previste da questa norma, tuttavia, non sono sempre adatte alla pianificazione del lavoro nelle case di cura e negli ospedali. Per molti istituti sarebbe preferibile introdurre un turno di 12 ore durante la notte. Siccome il lavoro notturno è particolarmente faticoso ed è perciò limitato in linea di principio a 9 ore, il prolungamento del turno di notte a 12 ore è ammesso soltanto se i lavoratori interessati possono riposarsi sul posto per almeno 4 ore, sia perché vengono sostituiti, sia perché hanno effettivamente la possibilità di riposarsi (in particolare se i pazienti dormono). Questa deroga alla LL è già stata introdotta nell’ambito di un permesso globale il 29 dicembre 2006. Le esperienze fatte con questo permesso in generale sono state giudicate positive.
Il contenuto del permesso globale costituisce una nuova variante (lett. b) dell’attuale articolo 10 capoverso 2 OLL 2, che concerne anche il lavoro notturno svolto in uno spazio di 12 ore.
5 Adeguamenti di altre disposizioni dell’OLL 2
I seguenti articoli sono stati modificati unicamente per quanto riguarda il rinvio all’articolo 7:
- articolo 31 capoversi 1 e 2 OLL 2
- articolo 35, capoversi 1, 2 e 3 OLL 2
- articolo 43, capoverso 2 OLL 2
L’articolo 19a OLL 2 è modificato per quanto riguarda il rinvio all’articolo 10 capoverso 2 OLL 2.
2008-08-25/401 \ COO.2101.104.5.1340367 4/4