Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/66: Revisione dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) · 4 pagine

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immediatamente dopo il settimo giorno di lavoro devono essere accordati 3 giorni di congedo, la durata massima della settimana lavorativa (50 ore / art. 9 cpv. 1 della legge sul lavoro, LL, RS 822.11) dev’essere rispettata nella media di 2 settimane e il numero di ore di lavoro diurno e serale ammesse (cfr. art. 10 LL) dev’essere limitato a un massimo di 9 ore.

3 Art. 8a OLL 2: Servizio di picchetto

Questa nuova disposizione attualmente riguarda soltanto gli istituti ospedalieri e le cliniche (art. 15 OLL 2).

Il principio del servizio di picchetto è disciplinato dall’OLL 1 (art. 14, 15 e 19 cpv. 3). Questa ordinanza prevede in particolare che il servizio di picchetto effettuato sul luogo di lavoro dev’essere interamente computato come durata del lavoro. Essa non si pronuncia invece sulla durata del tempo d’intervento che può trascorrerre dalla convocazione del lavoratore al suo arrivo sul luogo di lavoro. Di conseguenza, si può esigere ad esempio che il lavoratore arrivi sul luogo di lavoro 10 minuti dopo essere stato convocato.

Il nuovo articolo 8a OLL 2 regolamenta queste situazioni. Il principio fissato al capoverso 1 prevede che il tempo d’intervento nell’ambito di un servizio di picchetto sia di almeno 30 minuti. Occorre infatti considerare che una persona che svolge il servizio di picchetto al proprio domicilio, se deve recarsi sul luogo di lavoro in meno di 30 minuti, dev’essere pronta a uscire di casa in qualsiasi momento e quindi non può approfittare del suo tempo libero. In casi estremi, il lavoratore deve restare di picchetto nell’azienda perché i tempi d’intervento molto brevi non gli permetterebbero di presentarsi tempestivamente al lavoro in caso di chiamata.

Per tenere conto di questa problematica, il nuovo capoverso 2 dell’articolo 8a OLL 2, qualora il tempo d’intervento sia inferiore a 30 minuti, prevede l’obbligo di accordare al lavoratore interessato una compensazione di tempo equivalente al 20% della durata complessiva del servizio di picchetto effettuato (es. servizio di picchetto dalle 21.00 alle 7.00 = 10 ore. Il lavoratore in questione avrà diritto al 20% delle 10 ore, vale a dire a una compensazione di tempo di 2 ore). Bisogna tener conto del fatto che un lavoratore impegnato nel servizio di picchetto non usufruisce veramente di un tempo di riposo perché è costantemente in attesa di una chiamata che può arrivare da un momento all’altro. La compensazione del 20% si aggiunge al computo come tempo di lavoro della durata effettiva dell’intervento e del tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e ritornare. Se, ad esempio, l’intervento dura 1 ora e il tragitto 40 minuti, il lavoratore avrà diritto, per un servizio di picchetto svolto dalle 21.00 alle 7.00, alla seguente compensazione di tempo: 20% di 10 ore = 2 ore + 1 ora d’intervento + 40 minuti di tragitto, ossia in totale 3 ore e 40 di riposo compensativo.

Se un tempo d’intervento molto breve obbliga praticamente il lavoratore a restare nell’azienda, si tratta di un servizio di picchetto secondo l’articolo 15 capoverso 1 OLL 1. Di conseguenza, l'articolo 8a capoverso 3 stabilisce che in questo caso tutto il tempo messo a disposizione è considerato tempo di lavoro. L’articolo 8a capoverso 4 prevede infine che il servizio di picchetto, qualora il tempo d’intervento sia inferiore a 30 minuti, non può essere effettuato per più di 7 giorni al mese, conformemente a quanto previsto dall’articolo 14 capoverso 2 OLL 1.

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