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Consultazione 2009/108: Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP) · 4 pagine
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Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP)
Avamprogetto del 29 aprile 2010 Modifica del ... ___________________________________________________________________________
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza dell’11 dicembre 19781 sull’indicazione dei prezzi è modificata come segue:
Ingresso
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 16, 17 e 20 della legge federale del 19 dicembre 19862 contro la concorrenza sleale;
visto l’articolo 12b della legge federale del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni;
visto l’articolo 11 della legge federale del 9 giugno 19774 sulla metrologia; e
in applicazione del capitolo IV del regolamento (CE) n. 1008/2008 nella sua versione vincolante conformemente al numero 1 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (Accordo sul trasporto aereo),
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Art. 4, titolo e cpv. 1
Tasse pubbliche, compensi per i diritti d’autore, contributi anticipati per lo smaltimento, vantaggi
1 Le tasse pubbliche, i supplementi di qualsiasi tipo, i compensi per i diritti d’autore e i contributi anticipati per lo smaltimento, inglobabili nei prezzi al minuto, devono già essere inclusi nel prezzo indicato.
1
RS 942.211
2
RS 241
3
RS 784.10
4
RS 941.20
5