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Consultazione 2009/139: Ordinanza dell'UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2010 e modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 4 pagine

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Art. 3 Deroghe all’obbligo di vaccinazione

1In casi debitamente motivati il veterinario cantonale competente può accordare deroghe all’obbligo di vaccinazione.

2Le domande di esonero dall’obbligo di vaccinazione devono essere inoltrate per iscritto entro il 12 febbraio 2010 alle competenti autorità utilizzando il modulo prescritto. Alla domanda occorre allegare una copia aggiornata del registro degli animali.

Art. 4 Vaccino e somministrazione

1Per la vaccinazione viene utilizzato il preparato … , distribuito da ... .

2La dose standard è somministrata agli animali sani a partire dall’età di tre mesi.

3L’ago della siringa deve essere sostituito almeno ad ogni nuovo effettivo.

4La somministrazione deve inoltre avvenire secondo le indicazioni del fabbricante.

Art. 5 Termini d’attesa

Dopo la vaccinazione non vi è alcun termine d’attesa per l’utilizzazione di carne e latte.

Art. 6 Immunità vaccinica

1L’immunizzazione primaria viene raggiunta:

a. nel caso di bovini, caprini e camelidi: dopo due iniezioni effettuate a distanza di 3–8 settimane l’una dall’altra;

b. nel caso degli ovini: dopo un’unica iniezione.

2Bovini, ovini, caprini e camelidi sono considerati vaccinati se:

a. sono stati sottoposti a vaccinazione primaria nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2009 e il 31 maggio 2010;

b. sono stati sottoposti a vaccinazione primaria nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2008 e il 15 ottobre 2009 e sono stati rivaccinati una volta tra il 15 ottobre 2009 e il 31 maggio 2010; oppure

c. sono stati sottoposti a vaccinazione primaria prima del 15 ottobre 2008, sono stati rivaccinati una volta tra il 15 ottobre 2008 e il 15 ottobre 2009 e sono stati rivaccinati ancora una volta tra il 15 ottobre 2009 e il 31 maggio 2010.

Art. 7 Attribuzione delle dosi di vaccino ai Cantoni

1L’attribuzione delle dosi di vaccino ai Cantoni è disciplinata nell’allegato.

2L’ottenimento di dosi di vaccino in quantità maggiori di quella attribuita è subordinato all’autorizzazione dell’UFV.