Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/139: Ordinanza dell'UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2010 e modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 4 pagine

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Dipartimento federale dell’economia DFE

Ufficio federale di veterinaria UFV

Ordinanza dell’UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2010

Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie

Note esplicative

A. Considerazioni generali

L’articolo 239g dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) attribuisce all’Ufficio federale di veterinaria la facoltà di prescrivere vaccinazioni contro la malattia della lingua blu. Con il presente progetto di ordinanza, l’UFV si avvale di tale facoltà stabilendo quali animali debbano essere vaccinati su tutto il territorio svizzero e le modalità di somministrazione del vaccino. Inoltre, vengono definite le competenze spettanti alle diverse parti interessate.

Le campagne di vaccinazione effettuate finora, coordinate a livello internazionale, hanno avuto risultati molto positivi e nel 2009 la situazione epidemiologica è notevolmente migliorata. In Francia e in Germania è stato denunciato uno scarso numero di nuovi focolai della malattia, e nel 2009 in Svizzera durante la stagione estiva e quella autunnale non si sono registrati nuovi casi di infezione. Le campagne di vaccinazione del 2008 e del 2009 hanno perciò consentito di evitare gravi danni all’agricoltura. Tuttavia sotto il profilo sanitario i rischi non sono ancora stati scongiurati e per salvaguardare i risultati ottenuti finora è indispensabile un’ulteriore campagna di vaccinazione.

Dai dati elaborati sulla base di modelli di calcolo risulta che l’attuale situazione epidemiologica favorevole consente di proteggere il patrimonio zootecnico anche ricorrendo ad una minore copertura di vaccinazione. Per garantire che quest’ultima sia sufficiente, è necessario, come in precedenza, che la maggior parte degli animali ricettivi alla malattia venga vaccinata: non occorre tuttavia somministrare il vaccino ad ogni singolo animale. Per questa ragione, i veterinari cantonali devono poter accordare deroghe all’obbligo di vaccinazione. Alla luce delle valutazioni relative alla situazione epidemiologica si possono evitare restrizioni al traffico degli animali.

B. Ordinanza dell’UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2010

Art. 1 Oggetto

La campagna di vaccinazione fa parte di una strategia adottata a livello europeo; i suoi obiettivi corrispondono a quelli degli Stati confinanti con la Svizzera.

Art. 2 Animali da vaccinare

Su tutto il territorio Svizzero la vaccinazione degli animali delle specie più ricettive (bovini e ovini) viene dichiarata obbligatoria. I caprini, i camelidi e le specie selvatiche di ruminanti, pur potendo contrarre il virus della Bluetongue presentano i sintomi clinici della malattia solo in casi estremamente rari. Per questa ragione, è sufficiente prevedere una vaccinazione facoltativa degli animali di queste specie. Considerato che il vaccino è disponibile soltanto per i Cantoni, è a questi ultimi che i privati devono rivolgersi per una vaccinazione su base volontaria.