Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/139: Ordinanza dell'UFV concernente la vaccinazione contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) nel 2010 e modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 4 pagine
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Art. 3 Deroghe all'obbligo di vaccinazione
I detentori di animali che, per principio, rinunciano alla vaccinazione, possono richiedere al veterinario cantonale competente di essere esonerati dall’obbligo di vaccinare il loro effettivo di animali. La relativa domanda scritta deve essere inoltrata mediante un modulo ufficiale prima dell’inizio della campagna. Per quanto attiene agli oneri amministrativi dovuti al trattamento delle domande suddette, e al rilascio delle relative autorizzazioni, si possono riscuotere emolumenti conformemente a quanto previsto dalle normative cantonali. L’autorizzazione può servire anche come attestato dell’esonero del detentore di animali dall’obbligo di vaccinazione.
Sulla scorta delle esperienze maturate finora in relazione all’obbligo di vaccinazione contro la malattia della lingua blu si può ritenere che la copertura di vaccinazione sarà comunque sufficiente.
Art. 4 Vaccino e somministrazione
L’intera quantità di dosi di vaccino necessaria in Svizzera verrà fornita tra gennaio e febbraio.
Occorre provvedere all’immunizzazione primaria degli animali che non sono mai stati vaccinati o che sono stati vaccinati soltanto nel 2008: per gli ovini si tratta di un’unica vaccinazione; per tutte le altre specie animali è necessario provvedere a due somministrazioni del vaccino, ad una distanza di 3–8 settimane l’una dall’altra. Le capacità di difesa immunitaria degli animali già vaccinati nel 2008 e nel 2009, oppure soltanto nel 2009, devono essere rafforzate mediante un’unica somministrazione. Quelle degli animali vaccinati dopo il 15 ottobre 2009 saranno sufficienti anche nel 2010, perciò in primavera non occorrerà rivaccinarli.
Art. 8 Responsabilità
L’acquisto delle dosi di vaccino viene finanziato dalla Confederazione. L’UFV definisce le linee operative generali per lo svolgimento della campagna di vaccinazione e coadiuva i Cantoni sotto il profilo amministrativo.
I costi relativi allo svolgimento della vaccinazione sono a carico dei Cantoni e, se del caso, dei detentori di animali. I Cantoni affidano l'incarico di somministrare il vaccino esclusivamente a veterinari. Inoltre i Cantoni trattano le richieste di esonero dall’obbligo di vaccinazione. Sotto il profilo amministrativo la procedura dovrebbe essere semplificata, per quanto possibile, mettendo a disposizione un modulo di domanda standard.
La distribuzione dei vaccini viene organizzata con la collaborazione dell’azienda distributrice. I Cantoni stabiliscono il numero di dosi di vaccino e i destinatari delle stesse; richiedono le quantità che sono state loro assegnate direttamente all’azienda distributrice. Se occorre un maggior numero di dosi di vaccino, l’UFV si accorda con il Cantone interessato in merito alla procedura da seguire. I veterinari non possono ordinare direttamente i vaccini all’azienda distributrice.
Art. 9 Conferma e registrazione
Gli strumenti elettronici messi a disposizione per la gestione amministrativa della campagna di vaccinazione si sono dimostrati efficaci. La conferma del numero di animali vaccinati a livello di effettivo è necessaria allo scopo di controllare lo svolgimento della campagna di vaccinazione. Come finora, i dati possono essere trasmessi dai veterinari vaccinatori mediante un’applicazione Web oppure inseriti direttamente dal veterinario cantonale in SISVet. Nel caso dei bovini che hanno raggiunto l’età di vaccinazione, il sistema registra automaticamente i dati relativi alle vaccinazioni nei dati concernenti i singoli animali. I dati possono essere corretti a posteriori. L’ultima data di vaccinazione viene riportata come status vaccinale aggiornato nella BDTA.