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Consultazione 2009/19: Legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti · 3 pagine

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Art. 61 cpv. 1 e 3

1Le merci in libera pratica introdotte nel territorio doganale estero o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse devono essere dichiarate come sottoposte al regime d’esportazione.

3Il regime d’esportazione è reputato concluso allorché le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio doganale estero, in un deposito franco doganale o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse oppure sottoposte al regime di transito.

2. Legge del 2 settembre 19993 sull’IVA

Art. 19 cpv. 2 n. 10 (nuovo)

2Sono esenti dall’imposta:

10. la fornitura di beni di cui all’articolo 17 capoverso 1bisdella legge del 18 marzo 20054 sulle dogane a viaggiatori in partenza per l’estero o in provenienza dall’estero.

Art. 73 cpv. 1

1È sottoposta all’imposta sull’importazione:

a. l’importazione di beni, anche di quelli ammessi sul territorio svizzero in franchigia doganale;

b. la messa in libera pratica di beni di cui all’articolo 17 capoverso 1bisdella legge del 18 marzo 20055 sulle dogane da parte di viaggiatori in provenienza dall’estero nel traffico aereo.

3. Legge del 21 giugno 19326 sull’alcool

Art. 36 cpv. 1 secondo periodo (nuovo)

1... È considerata esportazione anche l’introduzione in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse secondo l’articolo 17 capoverso 1bisdella legge del 18 marzo 20057 sulle dogane.

3 RS 641.20

4 RS 631.0

5 RS 631.0

6RS 680

7 RS 631.0