Rapporto Appendice 2 SDR

Consultazione 2009/2: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 5 pagine

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gallerie; le merci e le quantità di merci pericolose esentate secondo il punto 1.1.3 dell’ADR non sono più soggette in galleria ad ulteriori limitazioni.

• La « lista delle merci ammesse e delle relative quantità » di cui alla sottosezione 1.9.5.4 è stralciata. In futuro le merci ammesse e le relative quantità verranno direttamente dedotte dall’ADR. Decade pertanto anche l’attuale possibilità dei Cantoni, attualmente prevista dalla

disposizione speciale 31, di autorizzare il trasporto di olio da riscaldamento, diesel (N°

ONU 1202) in veicoli-cisterna laddove non vi fosse un’altra possibilità di trasporto adeguata.

c) Segnaletica stradale

Per gli autotrasportatori, le restrizioni risultanti dalla classificazione delle 15 gallerie contemplate nell’appendice 2 SDR avvenuta nel quadro della fase 1 hanno carattere vincolante unicamente se sono segnalate in maniera corrispondente.

Per tale motivo vanno riprese nel diritto svizzero le modifiche della Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale regolanti la segnaletica dei veicoli che trasportano merci pericolose, avvenute in seguito all’entrata in vigore della nuova edizione ADR il 1.1.2007. Le proposte di modifica corrispondenti e le relative spiegazioni figurano nel documento 1 (Ordinanza sulla segnaletica stradale, OSStr).

d) Tabella di marcia

Sulle modifiche dell’appendice 2 SDR e dell’ordinanza sulla segnaletica stradale sarà deliberato presumibilmente nel giugno 2009. In tal modo si dispone del tempo sufficiente per adeguare la segnaletica, ridisporre le rotte, formare il personale ed effettuare eventuali modifiche EED entro l' 1.1.2010.