Rapporto Appendice 2 SDR

Consultazione 2009/2: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 5 pagine

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Indagine conoscitiva SDR/OSStr (documento 4)

Spiegazioni sulla nuova regolamentazione concernente le gallerie dell’appendice 2 SDR

1) Situazione iniziale

Con la nuova edizione dell’ADR1 è stato introdotto, a decorrere dall’1.1.2007, un sistema standardizzato a livello internazionale concernente le restrizioni per il trasporto di merci pericolosi nelle gallerie stradali (per informazioni dettagliate al riguardo cfr. documento 5 « Disposizioni dell’ADR relative al trasporto di merci in galleria »). Le regolamentazioni nazionali non corrispondenti a tali disposizioni perderanno efficacia l’1.1.2010. Per tale ragione è necessario adeguare alla nuova normativa internazionale l’appendice 2 dell'SDR2 la quale disciplina attualmente le limitazioni vigenti in Svizzera per il trasporto di merci pericolose in galleria.

2) Attuazione in Svizzera delle disposizioni ADR relative al trasporto di merci pericolose in galleria

a) Prescrizioni dell’ADR

Gli Stati firmatari dell’ADR sono vincolati al sistema dell’ADR nell’attuazione delle disposizioni internazionali relative al passaggio in galleria di merci pericolose (cfr. documento 5 « Disposizioni dell’ADR relative al trasporto di merci in galleria »). In proposito, il diritto internazionale prescrive quanto segue:

• L’ADR descrive quattro categorie di gallerie (B, C, D, E) che definiscono le restrizioni al transito in galleria di veicoli trasportanti merci pericolose. L’autorità competente deve determinare unicamente la categoria di appartenenza di ciascuna galleria, dalla quale risultano automaticamente anche le merci che possono essere trasportate e le relative quantità. L’ADR non prevede alcuna possibilità per le Parti contraenti di derogare a tale sistema (p. es. differente ripartizione dei codici delle materie; creazione di altre categorie di galleria; introduzione di un regime di autorizzazioni).

• Le restrizioni alla circolazione non si applicano ai veicoli che trasportano merci pericolose, conformemente alla sottosezione 1.1.3 dell’ADR.

• Eventuali divieti di transito e percorsi alternativi vanno segnalati.

• Le restrizioni devono essere pubblicate ufficialmente.

b) Margine di manovra delle Parti contraenti l’ADR

Nell’attuazione della regolamentazione internazionale concernente il passaggio in galleria, le Parti contraenti l’ADR hanno il seguente margine di manovra:

• L’ADR non impone alcun obbligo di assegnare le gallerie alle categorie definite. Lo Stato contraente è quindi libero di decidere se attribuire o no le gallerie a una delle categorie. Nel caso in cui la galleria non è assegnata a nessuna categoria non sussistono restrizioni specifiche per il trasporto di merci pericolose.

1 Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621) 2 Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)