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Consultazione 2009/30: Revisione della legge federale che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo (Innotour) · 3 pagine

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Legge federale

2I progetti che possono essere sostenuti devono inoltre:

a. avere un’importanza nazionale o richiedere un coordinamento a livello svizzero; o

b. avere un’importanza regionale o locale e corrispondere ai criteri dei progetti modello della Confederazione.

Art. 4 Oneri

I progetti devono:

a. avviati entro sei mesi dall’assegnazione dell’aiuto finanziario; e

b. pianificati e realizzati a livello interaziendale.

Art. 5 Ammontare e modalità degli aiuti finanziari

1La Confederazione può sostenere progetti accordando un aiuto finanziario che copre fino al 50 per cento dei costi computabili. L’aiuto finanziario è versato sotto forma di contributi forfettari.

2Se per un progetto possono essere richiesti anche altri sussidi federali, l’aiuto federale complessivo ammonta al massimo alla metà dei costi globali.

Art. 6 Procedura

1Le domande di aiuto finanziario devono essere inviate alla Segreteria di Stato dell‘economia (SECO). Quest’ultima consulta i Cantoni direttamente interessati. Per l’esame delle domande può anche rivolgersi a esperti.

2Essa decide in merito all’attribuzione degli aiuti finanziari dopo aver consultato gli Uffici federali direttamente interessati.

Art. 7 Informazione e valutazione

1La SECO promuove lo scambio di informazioni nel settore del turismo in generale e in merito ai progetti beneficiari in particolare.

2Essa garantisce la valutazione dei progetti beneficiari.

Art. 8 Finanziamento e rapporto

1L’Assemblea federale stabilisce mediante un decreto federale semplice i mezzi a disposizione quale credito d’impegno.

2Il Consiglio federale fa rapporto sull’utilizzazione dei mezzi finanziari concessi.

Art. 9 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.