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Consultazione 2009/31: Ordinanza sulla dichiarazione del tipo e dell'origine del legno · 4 pagine
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Ordinanza del DFE sulla dichiarazione del tipo e dell’origine del legno
del ....
Il Dipartimento federale dell’economia,
visti gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del …1 sulla dichiarazione del tipo e dell’origine del legno,
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Art. 1 Obbligo di dichiarazione del tipo e dell’origine del legno
L’obbligo di dichiarazione vale per i tipi di legno e i prodotti lignei elencati nell’allegato.
Art. 2 Sistema di riferimento per la dichiarazione del tipo di legno
Per la dichiarazione del tipo di legno valgono i seguenti sistemi di riferimento:
a. l’elenco dei tipi di legno commerciali della Centrale svizzera per il commercio del legno2; e
b. la norma SN EN 13556:20033.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il (1° luglio 2010).
Data Dipartimento federale dell'economia:
Doris Leuthard
1 RS
2 L’elenco può essere consultato sul sito Internet www. (sarà messo in linea al momento dell’entrata in vigore)
3 Il testo di tale norma può essere richiesto al Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; telefono 052 224 54 54, fax 052 224
54 74, Internet: www.snv.ch 2009–......