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Consultazione 2009/31: Ordinanza sulla dichiarazione del tipo e dell'origine del legno · 4 pagine

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Ordinanza del DFE sulla dichiarazione del tipo e dell’origine del legno

del ....

Il Dipartimento federale dell’economia,

visti gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del …1 sulla dichiarazione del tipo e dell’origine del legno,

ordina:

Art. 1 Obbligo di dichiarazione del tipo e dell’origine del legno

L’obbligo di dichiarazione vale per i tipi di legno e i prodotti lignei elencati nell’allegato.

Art. 2 Sistema di riferimento per la dichiarazione del tipo di legno

Per la dichiarazione del tipo di legno valgono i seguenti sistemi di riferimento:

a. l’elenco dei tipi di legno commerciali della Centrale svizzera per il commercio del legno2; e

b. la norma SN EN 13556:20033.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il (1° luglio 2010).

Data Dipartimento federale dell'economia:

Doris Leuthard

1 RS

2 L’elenco può essere consultato sul sito Internet www. (sarà messo in linea al momento dell’entrata in vigore)

3 Il testo di tale norma può essere richiesto al Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; telefono 052 224 54 54, fax 052 224

54 74, Internet: www.snv.ch 2009–......