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Consultazione 2009/31: Ordinanza sulla dichiarazione del tipo e dell'origine del legno · 4 pagine

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Ordinanza sulla dichiarazione del tipo e dell’origine del legno

del ....

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 e 11 lettera a della legge federale sull’informazione dei consumatori del 5 ottobre 19901 (LIC);

visto l'articolo 46a della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 21 marzo 19972 (LOGA),

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Sezione 1: Oggetto

Art. 1

1La presente ordinanza disciplina l’obbligo di dichiarazione per il legno e i prodotti lignei che sono forniti ai consumatori e il controllo di tale dichiarazione.

2Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) definisce, previa consultazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), per quali tipi di legno e per quali prodotti lignei è valida la presente ordinanza. Gli imballaggi, i rifiuti, i prodotti riciclati e i materiali legnosi complessi non rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.

Sezione 2: Obblighi di dichiarazione

Art. 2 Obbligo di dichiarazione del tipo di legno

1Chiunque fornisca ai consumatori legno o prodotti lignei ha l’obbligo di:

a. specificare il nome commerciale del legno e

b. fornire i dati necessari affinché i consumatori siano informati sul nome scientifico del legno.

2Il DFE definisce il sistema di riferimento per l’uso dei nomi commerciali e dei nomi scientifici.

RS ..........

1 RS 944.0

2 RS 172.010

2009–......